Martedì 20 luglio 2004
II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)
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SEDE REFERENTE
Martedì 20 luglio 2004. - Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA. - Interviene il Ministro
per le pari opportunità Stefania Prestigiacomo.
La seduta comincia alle 12.15
Disposizioni in materia di unioni di fatto e di patto civile di solidarietà.
C. 795 Bellillo, C. 1232 Pecoraro Scanio, C. 1610 Soda, C. 2982 Grillini, C. 3308 Titti De Simone, C.
3893 Grillini, C. 4399 Mussolini e Turco, C. 3296 Grillini, C. 4405 Mussolini, C. 4442 Buemi, C. 4478
Bellillo, C. 4334 Rivolta e C. 4588 proposta di legge d'iniziativa del Consiglio regionale della Toscana.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame, rinviato l'8 luglio 2004
Giuliano PISAPIA (RC), relatore, proseguendo la relazione svolta nell'ultima seduta, ribadisce che il fenomeno della così
detta convivenza more uxorio o della famiglia di fatto, intesa come convivenza costituita da persone di sesso diverso o -
ed è questo uno dei punti più controversi che la Commissione dovrà esaminare - dello stesso sesso,
contraddistinta da una communio omnis vitae - nonostante l'ampia e sempre crescente diffusione sociale - non ha nel
nostro ordinamento una specifica disciplina giuridica.
Peraltro, il tema della famiglia di fatto può essere inquadrato da un punto di vista costituzionale richiamando gli articoli 2 e
29 della Costituzione: il primo riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali
ove si svolge la sua personalità, il secondo riconosce i diritti della famiglia come società naturale
fondata sul matrimonio.
Dalla lettura di queste due disposizioni si ricava il particolare valore e la specifica rilevanza che il costituente ha attribuito
alla famiglia fondata sul matrimonio: l'articolo 29 della Costituzione stabilisce infatti che «la Repubblica riconosce i diritti
della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio», così riconoscendo alla famiglia
legittima «una dignità superiore, in ragione dei caratteri di stabilità e certezza e della
reciprocità e corrispettività di diritti e doveri, che nascono soltanto dal matrimonio», come ha sancito la
Corte costituzionale nella sentenza n. 310 del 1989.
Da questa norma ha preso le mosse la giurisprudenza costituzionale per affermare, in molteplici occasioni, come nella
sentenza n. 352 del 2000, che «la convivenza more uxorio è diversa dal vincolo coniugale, e a questo non meccanicamente
assimilabile al fine di desumerne l'esigenza costituzionale di una parificazione di trattamento: essa, infatti, manca dei caratteri
di stabilità e certezza propri del vincolo coniugale, essendo basata sull'affectio quotidiana, liberamente ed in ogni istante
revocabile». Inoltre, posto che «la convivenza more uxorio rappresenta l'espressione di una scelta di libertà dalle regole
che il legislatore ha sancito in dipendenza dal matrimonio», «l'estensione automatica di queste regole alla famiglia di fatto
potrebbe», ad avviso della Corte, «costituire una violazione dei principi di libera determinazione delle parti.
La Corte ha quindi sempre sostenuto che non è né irragionevole né arbitrario che il legislatore adotti
soluzioni diversificate per la famiglia fondata sul matrimonio, espressamente contemplata nell'articolo 29 della Costituzione,
e per la famiglia di fatto, tradizionalmente ricondotta all'articolo 2 della Costituzione.
Il particolare rilievo riconosciuto alla famiglia fondata sul matrimonio non vale infatti ad escludere né
l'esistenza né la garanzia di altre forme di convivenza tra persone, che non sono indifferenti né al
diritto, né alla Costituzione, e che trovano una tutela - sicuramente meno forte, ma pur sempre una tutela - con particolare
riferimento alla nozione di formazioni sociali costituzionalmente riconosciute, di cui all'articolo 2 della Costituzione. La
Corte costituzionale, con la sentenza n. 237 del 1986, ha infatti affermato che «un consolidato rapporto, ancorché di
fatto, non appare - anche a sommaria indagine - costituzionalmente irrilevante quando si abbia riguardo al rilievo offerto
al riconoscimento delle formazioni sociali e alle conseguenti intrinseche manifestazioni solidaristiche».
La Corte, quindi, ha evitato di configurare la convivenza come una forma minore del rapporto coniugale, riprovata o
appena tollerata. Ciò ha evitato di innescare una rincorsa verso la disciplina del matrimonio da parte di coloro
che abbiano scelto di liberamente convivere.
La Corte ha quindi posto le premesse «per una considerazione giuridica dei rapporti personali e patrimoniali di coppia
nelle due diverse situazioni, considerazione la quale - fermi in ogni caso i doveri e i diritti che ne derivano verso i figli e i
terzi - tenga presente e quindi rispetti il maggior spazio da riconoscersi, nella convivenza, alla soggettività individuale dei
conviventi; e viceversa dia, nel rapporto di coniugio, maggior rilievo alle esigenze obiettive della famiglia come tale, cioè
come stabile istituzione sovraindividuale». In tal senso la Corte costituzionale si è espressa con la sentenza
n. 8 del 1996.
Per quanto concerne le unioni tra persone omosessuali, di cui trattano alcune proposte di legge, evidenzia che
nell'ordinamento giuridico italiano non figurano disposizioni di legge volte a disciplinare il matrimonio omosessuale,
né esistono norme sulle convivenze omosessuali o sulle procedure di registrazione di tale forma di unione.
Il matrimonio tra persone dello stesso sesso è considerato dal punto di vista giuridico «inesistente». In Italia, due
persone dello stesso sesso che convivono non possono quindi sposarsi e neppure vedere riconosciuta la propria convivenza come
famiglia di fatto.
Se l'articolo 29 della Costituzione riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio, l'articolo
3 della stessa Costituzione prevede, in ogni caso, la pari dignità sociale e l'uguaglianza di tutti i cittadini
senza distinzione di sesso nonché l'obbligo dello Stato alla rimozione degli ostacoli che limitino di
fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impedendo il pieno sviluppo della personalità umana.
Va peraltro rilevato come, fin dal 1994, la nota risoluzione del Parlamento europeo sulla parità di diritti per gli
omosessuali nella Comunità» abbia invitato la Commissione europea a presentare agli Stati membri una proposta di
raccomandazione sulla parità di diritti per gli omosessuali.
Tale proposta, fino ad oggi non approvata, dovrebbe avere, tra gli obiettivi, l'eliminazione degli ostacoli frapposti dagli
Stati membri al matrimonio di coppie gay o ad altro istituto giuridico equivalente, garantendo i diritti del matrimonio e
prevedendo la registrazione delle unioni civili, nonché cercare di porre fine alla limitazione del diritto degli
omosessuali di essere genitori ovvero di adottare o avere in affidamento bambini.
In una successiva risoluzione del 16 marzo 2000 sul rispetto dei diritti umani nell'Unione europea relativa al biennio
1990-1999, il Parlamento europeo «osserva con soddisfazione che in numerosissimi Stati membri vige un crescente
riconoscimento giuridico della convivenza al di fuori del matrimonio indipendentemente dal sesso; sollecita gli Stati membri che
non vi abbiano già provveduto ad adeguare le proprie legislazioni per introdurre la convivenza registrata tra persone dello
stesso sesso riconoscendo loro gli stessi diritti e doveri previsti dalla convivenza registrata tra uomini e donne; chiede agli
Stati che non vi abbiano ancora provveduto di modificare la propria legislazione al fine di riconoscere legalmente la
convivenza al di fuori del matrimonio indipendentemente dal sesso; rileva la necessità di compiere rapidi progressi
nell'ambito del riconoscimento reciproco delle varie forme di convivenza legale a carattere non coniugale e dei matrimoni legali
tra persone dello stesso sesso esistenti nell'UE».
Tale risoluzione, come del resto quella del 1994, potrebbe trovare accoglimento nell'ordinamento italiano seguendo una duplice
direzione. Infatti, una cosa è dare una qualche forma di riconoscimento giuridico alle convivenze civili omosessuali
valutando le tali coppie come «formazioni sociali» ai sensi dell'articolo 2 della Costituzione e definirne i diritti e doveri (ad
esempio con l'istituzione dei Registri delle unioni civili presso i comuni e l'emanazione di una disciplina generale che ne
regoli i rapporti); altra cosa, invece, è allargare la nozione di matrimonio oltre i confini costituzionali dettati dall'articolo
29, riconoscendo con legge il matrimonio omosessuale. Nella prima direzione si è posta ad esempio la disciplina francese
con l'introduzione dei noti Patti civili di solidarietà (P.A.C.S.) nonché quella spagnola e portoghese,
con la registrazione delle unioni, ossia un istituto che prevede solo una parte dei diritti patrimoniali e previdenziali
spettanti alle coppie sposate e non necessita dell'intervento di un giudice in caso di separazione; nella direzione
dei matrimoni tra persone dello stesso sesso sono, invece, andate la legislazione olandese e quella belga.
Il P.A.C.S. è un contratto concluso tra due adulti di sesso diverso o dello stesso sesso per disciplinare e organizzare la loro
vita in comune. Si tratta di una negoziazione dei termini dell'unione da parte dei due partner che in sé prevedono solo un
esiguo numero di diritti patrimoniali al di là degli accordi personali ed il ruolo del pubblico ufficiale è
limitato alla registrazione. Il contratto non modifica lo stato civile dei contraenti, che possono decidere
di scioglierlo con dichiarazione congiunta o semplicemente con il matrimonio eterosessuale.
Passando alla trattazione delle proposte di legge presentate rileva che esse possono essere suddivise in due gruppi: da un lato,
vi sono le proposte che fanno derivare conseguenze giuridiche dalla circostanza che due persone convivano, dall'altro
quelle che introducono nell'ordinamento un nuovo strumento patrizio volto a regolamentare la convivenza tra due
persone. Rientrano nel primo gruppo le proposte di legge C. 1232 Pecoraro Scanio, C. 1610 Soda, C. 2982 Grillini, C. 3308 Titti
De Simone, C. 3893 Grillini, C. 4399 Mussolini, Turco, C. 4405 Mussolini e C. 4478 Bellillo.
In particolare la proposta A. C. 1232 Pecoraro Scanio (Norme sulle unioni civili) si propone di regolare e tutelare le
convivenze di fatto disciplinando la cd. unione civile. Questa è da registrare in un apposito registro presso
i comuni (articolo 3).
Sono considerate parti di un'unione civile i maggiorenni, anche dello stesso sesso, con una convivenza almeno annuale,
risultante da certificazione anagrafica o da atto pubblico. L'unione civile viene certificata dal documento di «stato di unione
civile» che registra i dati dei partecipanti all'unione, quelli relativi al domicilio e ai figli minori, nonché al regime
patrimoniale (articolo 5).
Sono poi indicati gli aspetti procedurali della certificazione nel registro di cui all'articolo 3, di cui è titolare l'ufficiale di
stato civile del comune (articolo 6); le cause che costituiscono impedimento all'indicata certificazione (vincolo
matrimoniale o unione civile in corso) (articolo 7); l'esenzione da ogni tassa e imposta per gli atti e documenti derivanti
dall'applicazione della nuova disciplina introdotta dalla proposta di legge. (articolo 8).
L'articolo 9 è relativo alla cessazione dell'unione civile per morte di uno dei due partners (articolo 11) o per separazione
consensuale o unilaterale; allo stesso ufficiale di stato civile compete sia la certificazione della cessata unione che la
relativa annotazione nel registro di cui all'articolo 3 (articolo 12).
Gli articoli. 10 e 14 riguardano più specificatamente gli aspetti patrimoniali dell'unione civile. L'articolo 14 prevede
che fin dall'iscrizione del registro, i due conviventi scelgano il regime patrimoniale dell'unione civile; in mancanza di
convenzione con atto pubblico è presunta (come per i coniugi) la comunione legale. L'articolo 10, mirando alla tutela della parte
economicamente più debole, prevede, l'eventuale ricorso al giudice per la determinazione di un assegno di mantenimento.
L'articolo 15 equipara i diritti delle parti di un'unione civile a quelli dei componenti il nucleo familiare (equiparazione
che si estende anche all'assistenza sanitaria e penitenziaria, articolo 17); allo stesso modo, ai figli nati o concepiti durante
l'unione civile spettano i diritti dei figli legittimi (articolo 16). Il convivente parte di un'unione civile può
assumere la tutela o la curatela del convivente inabilitato e incapace e, in assenza di precedente manifestazione di
volontà, può assumere le veci del partner incapace di intendere e di volere per le decisioni in materia di salute,
donazioni di organi, funerali, ecc. (articolo 19).
L'equiparazione del regime dell'unione civile a quello della famiglia legittima riguarda anche numerosi altri profili
(articoli 20-28) : i diritti successori, quelli relativi al risarcimento del danno per morte di uno dei due conviventi causato
da fatto illecito, la successione nei contratti di locazione; l'inserimento nelle graduatorie delle case popolari ed in
graduatorie occupazionali speciali; i diritti previdenziali e assistenziali derivanti da rapporto di lavoro.
Agli stessi fini di equiparazione ai coniugi, sono, infine dettate norme penali e processuali. L'articolo 29 della proposta in
commento estende alle parti dell'unione civile sia la causa di non punibilità prevista in favore dei coniugi in caso di
assistenza a partecipanti a banda armata (articolo 307, c. p.) sia quelle dettate in numerose altre ipotesi previste dal codice
penale in relazione al cd. stato di necessità (articolo 384 c. p.); l'articolo 30 prevede, infine, che come i coniugi,
anche il convivente parte dell'unione civile sia esentato dall'obbligo di testimonianza nel processo penale (articolo 199 c. p. p.).
La proposta di legge A. C. 1610 Soda, nei suoi 10 articoli, si propone di introdurre una regolamentazione giuridica
delle unioni affettive considerate come le unioni tra due persone di maggiore età, dello stesso sesso, legate da vincoli
affettivi, di solidarietà e di reciproca assistenza, morale e materiale (articolo 1), partendo dalla considerazione
che attualmente la questione omosessuale ha assunto una dimensione, di presenza e di dramma, che non può più
essere ignorata o sottovalutata. Il provvedimento si suddivide in III Capi. Il Capo I (articoli 1-4) attiene alla
disciplina dell'unione affettiva: oltre al riconoscimento legislativo della stessa, come sopra definita, ai fini della
costituzione e della pubblica registrazione, dello scioglimento e della disciplina dei rapporti tra le parti, anche in materia di
successione (articolo 1), viene demandato ai comuni il compito dell'istituzione dei registri delle unioni affettive (articolo 2) e
viene stabilito il principio generale dell'applicabilità alle unioni medesime delle disposizioni civili e penali relative al
matrimonio, salve le eccezioni espressamente stabilite (articolo 3). Tra queste rientrano, oltre a quelle fondate nella fisiologia
riproduttiva della donna, anche quelle sulla disciplina delle adozioni dei minori relative alle famiglie e ai coniugi. In ogni caso
poi la costituzione dell'unione affettiva non ha effetti sullo stato dei figli dei contraenti. Viene infine espressamente
salvaguardata (articolo 4) l'applicabilità all'unione affettiva delle disposizioni dei contratti collettivi di lavoro dirette a
garantire l'assolvimento dell'obbligo di reciproca assistenza, relative al matrimonio e al coniuge del lavoratore.
Il Capo II (articoli 5-7) contiene disposizioni dirette a prevenire e reprimere la discriminazione motivata
dall'orientamento sessuale. Attraverso la modifica dell'articolo 15 della legge n. 300 del 1970, concernente gli atti discriminatori,
degli articoli 1 e 3 della legge n. 903 del 1977 e dell'articolo 4 (Azioni in giudizio) della legge 10 aprile 1991, n. 125, il
provvedimento (articolo 5) assicura la tutela dei lavoratori dalle discriminazioni determinate dal loro orientamento sessuale.
Una tutela dello stesso genere viene assicurata, sotto il profilo delle sanzioni penali applicabili (articolo 6), mediante
una modifica dell'articolo 3 della legge n. 654 del 1975, e dell'articolo 3 del decreto legge n. 122 del 1993.
Il Capo III (articoli 7-10), infine, detta disposizioni integrative relative al riconoscimento e alla tutela, anche penale, del
diritto alla riservatezza sessuale (articolo 7), al divieto di atteggiamenti di intolleranza o discriminazione nei confronti di
scolari o studenti omosessuali nell'ambito dei corsi di informazione o educazione sessuale che si svolgono nelle scuole
(articolo 8), alla nullità delle clausole dei contratti di assicurazione sanitaria che facciano dipendere dall'orientamento
sessuale dell'assicurato un aumento dei premi o una limitazione delle prestazioni assicurative (articolo 9) nonché al divieto,
nel corso della procedura di perfezionamento di tali contratti, di ogni riferimento od indagine avente ad oggetto l'orientamento
sessuale (articolo 10). La violazione di tale divieto è sanzionata dalla previsione di una sanzione pecuniaria.
La proposta di legge C. 2982 Grillini si compone di 8 articoli attraverso i quali mira a raggiungere essenzialmente due
obiettivi: istituire in ogni comune il registro delle unioni civili, nel quale le coppie (di sesso diverso o dello stesso sesso)
possono iscriversi depositando contestualmente un contratto attraverso il quale definiscono le modalità della loro vita in
comune (articolo 1), e consentire il matrimonio tra persone dello stesso sesso (articolo 2).
Ad entrambi i rapporti così istituzionalizzati i proponenti estendono tutte le disposizioni dettate dall'ordinamento per
le coppie coniugate realizzando così la piena equiparazione tra famiglia di fatto e famiglia fondata sul matrimonio (articolo
3). A tal fine l'articolo 7 contiene una delega al Governo per adeguare l'ordinamento ai principi e criteri direttivi
(peraltro non esplicitati) contenuti nella proposta.
Sempre il Governo è chiamato ad adottare le opportune iniziative sia a livello comunitario che internazionale per
giungere alla legalizzazione delle unioni tra persone dello stesso sesso e soprattutto per far cessare ogni relativa discriminazione
(articolo 8).
La proposta di legge C. 3308 Titti De Simone è diretta a definire una organica riforma della disciplina del diritto di
famiglia». Diversamente dalle altre proposte, dunque, l'A. C. 3308 non disciplina solo le unioni civili (Capo II), o le unioni tra
persone dello stesso sesso (Capo I), o la convivenza di fatto (Capo VI), ma detta anche nuove disposizioni in tema di
uguaglianza giuridica dei coniugi (Capo III), di separazione (Capo IV) e di adozione dei minori (Capo V). Naturalmente la
Commissione si limiterà ad esaminare le disposizioni relative alle unioni civili ed alla convivenza civile. Anzitutto,
la proposta di legge disciplina analiticamente tre diversi tipi di convivenza. L'unione registrata, cioè
il vincolo affettivo, di solidarietà e di assistenza morale e materiale reciproca che lega due persone dello stesso sesso e
che viene formalizzato attraverso la sottoscrizione di un atto registrato e assimilato all'atto di matrimonio, è disciplinata
dal Capo I (articoli 1-10) che a tal fine introduce nel codice civile un apposito titolo. La proposta estende a questo tipo di
rapporto le disposizioni previste dall'ordinamento per il rapporto di coniugio, quelle in tema di filiazione naturale, di
impresa familiare, di adozione e affidamento, di potestà dei genitori, alimenti e atti dello stato civile, nonché
in tema di interdizione, inabilitazione e le nuove disposizioni in tema di amministratore di sostegno. Il criterio che vuole assimilati i
rapporti di unione registrata e di coniugio è limitato dalla previsione dell'articolo 3 della proposta di legge,
ai sensi del quale «non si applicano all'unione registrata le disposizioni di maggior favore espressamente previste
per la famiglia intesa come società naturale fondata sul matrimonio» né «le disposizioni relative al matrimonio
che trovano fondamento nella diversità di genere tra i coniugi», tantomeno le disposizioni relative al c. d. matrimonio
concordatario.
L'unione civile, cioè la formalizzazione della comunione di vita materiale e spirituale che lega due persone maggiorenni
(dello stesso sesso o di sesso diverso), attraverso una registrazione e certificazione presso gli uffici comunali, allo scopo
di meglio organizzare la vita di coppia e disciplinata dal Capo II (articoli 11-36) attraverso l'introduzione di un ulteriore
titolo nel codice civile. La proposta estende anche a questo tipo di rapporto i diritti spettanti al nucleo familiare e
disciplina oltre al regime patrimoniale dell'unione, le cause di cessazione del rapporto (es. morte di una delle parti, ovvero
successivo matrimonio o unione registrata, richiesta di separazione) e gli effetti patrimoniali della separazione. Le parti
dell'unione civile sono quindi equiparati ai coniugi sotto il profilo dell'accesso agli istituti dell'adozione e dell'affidamento,
dei diritti di successione, previdenziali e pensionistici, della disciplina del servizio militare, del risarcimento dei danni fa
fatto illecito, nonché della disciplina processual-penalistica relativa alla testimonianza e alle cause di non punibilità
del fatto.
La convivenza di fatto, cioè la mera convivenza protratta per almeno un anno tra due o più persone maggiorenni, anche
dello stesso sesso, dichiarata all'ufficiale dello stato civile e annotata sugli atti anagrafici, è disciplinata dal Capo VI
(articoli 56-67). La proposta prevede che i conviventi possano concludere accordi scritti per disciplinare la vita in comune e
le conseguenze di un'eventuale separazione; cristallizza gli orientamenti giurisprudenziali che riconducono alle
obbligazioni naturali gli atti di disposizione del patrimonio necessari al rapporto di convivenza; estende ancora una volta a questo
tipo di rapporto i diritti spettanti al nucleo familiare.
Gli ulteriori capi della proposta di legge intervengono invece in altri campi. Il Capo III (articoli 37-43) abroga le disposizioni
del codice civile relative al divieto temporaneo per la donna divorziata di nuove nozze; prevede che i coniugi possano
mantenere ciascuno il proprio cognome e che entrambi i cognomi possano essere trasmessi ai figli. Il Capo IV (articoli 44-47)
abroga le disposizioni del codice civile relative all'addebito della responsabilità della separazione, mentre il Capo V
(articolot. 48-55) riscrive ampie parti della legge n. 184 del 1983 in tema di adozione e affidamento dei minori. In particolare,
queste ultime modifiche sono volte a consentire l'accesso agli istituti dell'adozione e dell'affidamento, oltre ai componenti di
un'unione registrata e di un'unione civile, anche alle persone singole (articolo 49).
La proposta di legge C. 3893 Grillini, nei suoi 5 articoli, definisce e disciplina l'istituto dell'unione affettiva, concepita
come l'unione tra due persone dello stesso sesso una delle quali almeno sia cittadino italiano o regolarmente residente nel
territorio della repubblica (articolo 1).
Partendo dalla considerazione che, a differenza di quanto accade in ordinamenti diversi dal nostro, soprattutto
nordeuropei, manca nel sistema giuridico italiano qualunque forma di riconoscimento e tutela di unione stabile tra persone
fisiche dello stesso sesso, e tale lacuna rischia di porsi in contrasto con il divieto per il legislatore di operare
discriminazioni fondate su «condizioni personali» dei cittadini, il provvedimento in esame detta una sintetica disciplina applicabile
all'istituto dell'unione affettiva.
Oltre ad escludere che possa contrarre unione affettiva il soggetto già vincolato da precedente unione o matrimonio, (anche
mediante le opportune modifiche all'articolo 86 c. c.), vengono richiamate per la disciplina dell'unione medesima, tutte le
norme applicabili al matrimonio e ai rapporti tra i coniugi (articolo 1). Viene stabilito il mantenimento del proprio
cognome da particolore dei contraenti (articolo 2), salvo decisione diversa degli stessi all'atto della celebrazione
dell'unione, nel qual caso vengono richiamate, in quanto applicabili, le analoghe disposizioni legislative civili (articolo
143-bis e 156-bis c. c. e articolo 5, comma 2, legge 898 del 70). La celebrazione dell'unione non ha effetti sullo stato dei figli
dei contraenti, e alla stessa non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 89 (Divieto temporaneo di nuove nozze) e 232
(Presunzione di concepimento durante il matrimonio) del codice civile né quelle sulla disciplina delle adozioni speciali
relative alle famiglie e ai coniugi.
Viene invece sancita l'applicabilità all'unione affettiva di quelle disposizioni dei contratti collettivi di lavoro dirette a
garantire l'assolvimento dell'obbligo di reciproca assistenza relative al matrimonio e al coniuge del lavoratore (articolo 4),
mentre l'applicabilità dei trattati internazionali è subordinata al consenso dell'altro Stato contraente (articolo 5).
Le proposte di legge, dal contenuto pressoché identico, C. 4399 Mussolini e Turco e C. 4405 Mussolini, raccogliendo le
indicazioni della giurisprudenza che, sia pure gradualmente, ha da tempo avviato un'opera di progressiva, anche se ancora
parziale estensione, alle unioni di fatto delle garanzie e del regime giuridico dei rapporti fondati sul matrimonio, sono
dirette in particolare a «positivizzare» alcuni dei più importanti pronunciamenti della giurisprudenza, in particolare ad
estendere aspetti ulteriori della disciplina propria della famiglia legittima.
Dopo aver riconosciuto e fondato sull'articolo 2 della Costituzione la tutela del rapporto tra due persone, conviventi
stabilmente e legate da comunione di vita materiale e spirituale (articolo 1), vengono estese alle unioni di fatto le disposizioni di
cui agli articoli 155 e ss. del codice civile, concernenti i provvedimenti relativi ai figli (articolo 2), in particolare precisando che
l'abitazione della casa spetta al genitore affidatario (o a quello con cui i figli convivono) e che il giudice può imporre al
genitore non affidatario titolare di un reddito più elevato di corrispondere un assegno sufficiente a mantenere il tenore
di vita goduto dai figli in costanza di rapporto, da impiegare direttamente in favore dei figli o, in mancanza, da versare
al genitore affidatario; su tali provvedimenti, come su tutti quelli relativi ai figli naturali viene stabilita la competenza del
giudice ordinario (articolo 3).
Ai fini dell'applicazione della disciplina dell'impresa familiare di cui all'articolo 230 bis viene ricompreso nel concetto di
familiare anche il convivente (articolo 4), e viene espressamente riconosciuto, in caso di decesso del convivente, al convivente
superstite, il diritto d'uso - per un tempo determinato - della casa scelta come stabile dimora. A tale proposito va rilevato
che la proposta C. 4405 contiene la previsione aggiuntiva del diritto del convivente superstite al riconoscimento di una
percentuale dell'indennità di fine rapporto nel caso di decesso del convivente titolare di una pensione.
Viene inoltre riconosciuto ad entrambi i genitori, all'atto della nascita della prole, il diritto di ottenere licenze per
paternità e per maternità dal posto di lavoro (articolo 6).
Gli articoli successivi (articoli 7-9) estendono, di volta in volta, ai genitori, anche se non uniti in matrimonio, o al
convivente, le disposizioni di cui agli articoli 147 (Doveri verso i figli) e 316 (Esercizio della potestà dei genitori) del
codice civile, nonché dell'articolo 572 (Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli) del codice penale.
La proposta di legge C. 4478 Bellillo è diretta ad estendere la possibilità di accedere all'istituto dell'adozione
anche alle coppie stabilmente conviventi da almeno tre anni nonché alle persone singole.
Tale finalità viene perseguita mediante la tecnica della novellazione della legge 4 maggio 1983, n. 184, in cui l'espressione
«famiglia» viene sostituita con quella «coppia convivente in modo stabile e continuativo o singole persone», ovvero
l'espressione «coniugi» con «adottanti», eccetera.
L'articolo 2 del progetto in esame, in conseguenza delle novità introdotte, stabilisce, modificando l'articolo 299 del codice
civile, che l'adottato da una coppia di fatto acquista (e trasmette) il cognome di uno dei due componenti, «individuato di intesa
tra loro».
Appartengono al secondo gruppo le proposte di legge C. 795 Belillo, C. 3296 Grillini, C. 4334 Rivolta, C. 4442 Buemi e
C. 4588 Consiglio regionale della Toscana.
La proposta C. 795 Belillo introduce una disciplina convenzionale volta a regolare i rapporti tra due persone conviventi
maggiorenni, sia nella fase della convivenza che alla sua eventuale cessazione.
Tale disciplina si fonda su strumenti denominati accordi di convivenza (articolo 1) che, privi di requisiti formali ad
substantiam, assumono forma scritta nei casi prescritti dalla legge (articolo 1350 c. c.) ovvero nell'ipotesi di cui all'articolo 5.
Mentre l'articolo 2 prevede che gli accordi possano stabilire l'obbligo di contribuzione dei conviventi alla vita comune,
in proporzione ai propri mezzi e capacità (articolo 143, terzo comma, c. c.), l'articolo 3 stabilisce che gli atti di disposizione
patrimoniale (proporzionali ai propri redditi), in assenza di accordi, costituiscano atti di obbligazione naturale (articolo 2034
c. c.) e siano quindi irripetibili; al contrario, si presume siano donazioni quelli eccedenti tale misura.
L'articolo 4 stabilisce la possibilità di concludere patti per regolare i reciproci rapporti patrimoniali in caso di cessazione
della convivenza, per causa diversa dalla morte: sono previsti accordi per un eventuale assegno di mantenimento e per
l'assegnazione della casa comune.
L'articolo 5 contempla il caso di incapacità per malattia grave di uno dei conviventi prevedendo la possibile
designazione (in forma scritta) dell'altro convivente come titolare in sua vece delle decisioni in materia di salute. La norma
appare coordinata con le nuove previsioni in materia di amministratore di sostegno (legge 9 gennaio 2004, n. 6).
L'articolo 6 contiene una serie di disposizioni in tema di accordi relativi ai figli che novellano il codice civile allo
scopo di coordinare l'attuale disciplina sui rapporti tra genitori e i figli naturali riconosciuti con l'eventuale intervento del
giudice sia durante la convivenza che alla sua eventuale cessazione.
La proposta C. 3296 Grillini si compone di 30 articoli attraverso i quali: si fornisce la definizione di «unione di fatto» e di
«patto civile di solidarietà» (rispettivamente, ai sensi dell'articolo 2, «la convivenza stabile e continuativa tra due
persone, di sesso diverso o dello stesso sesso, che conducono una vita di coppia» e «l'accordo tra due persone di sesso
diverso o dello stesso sesso stipulato al fine di regolare i propri rapporti personali e patrimoniali relativi alla loro vita in
comune); si descrivono i presupposti (articolo 3), gli effetti (articoli 9 ess.) e le modalità di scioglimento (articolo 18 e ss.)
del patto civile di solidarietà; si equiparano le due tipologie di rapporti ai rapporti familiari al fine dell'applicazione di
un'ampia serie di istituti (articoli 23 e ss.).
In estrema sintesi, la proposta prevede che il patto civile di solidarietà debba avere forma scritta, ed essere redatto
davanti ad un ufficiale dello stato civile (articolo 4) che provvederà poi a trascriverlo nei registri dello stato civile
(articolo 5). Viene inoltre disciplinato il regime patrimoniale dei contraenti il patto, con la possibile scelta tra comunione legale,
comunione convenzionale e separazione dei beni e dopo aver specificato che «ciascun contraente del patto civile di
solidarietà è tenuto a provvedere alle esigenze economiche della coppia in ragione delle proprie sostanze e della
propria capacità lavorativa» (articolo 11).
Inoltre, vengono estesi ai contraenti il patto civile di solidarietà i seguenti istituti previsti per il rapporto di coniugio:
l'impresa familiare (articolo 14); gli obblighi alimentari (articolo 15); i titoli di preferenza nell'accesso al lavoro (articolo 16);
la disciplina fiscale e previdenziale (articolo 17); la disciplina del permesso di soggiorno per motivi familiari (articolo 21)
e dell'acquisto della cittadinanza (articolo 22).
Lo scioglimento del patto è automatico in caso di morte o di matrimonio di uno dei contraenti; in ogni altro caso ciascun
contraente ha diritto a sciogliere il vincolo mediante atto scritto notificato: l'atto produrrà effetto trascorsi
3 mesi dalla notifica (articolo 18). Gli effetti patrimoniali dello scioglimento potranno essere regolati dalle
parti, fermo restando che in caso di bisogno di una delle parti l'altra è tenuta a prestare gli alimenti per due anni (articolo
20).
Ulteriori disposizioni sono quindi dettate per estendere non solo ai contraenti il patto civile di solidarietà, ma
anche, più in generale, ai conviventi di fatto ulteriori istituti previsti per il rapporto fondato sul
matrimonio. Fra questi, oltre alla disciplina del servizio militare e alla successione nel contratto di locazione, si
evidenzia, a titolo di esempio, l'articolo 26 della proposta di legge, in forza del quale in mancanza di una diversa volontà,
manifestata per iscritto, in caso di incapacità di intendere e di volere, «tutte le decisioni
relative allo stato di salute e in genere di carattere sanitario, compresa la donazione degli organi, sono adottate dall'altro
contraente di un patto civile di solidarietà ovvero dall'altro membro di una coppia legata da un'unione di fatto».
Infine, la proposta in commento prevede modifiche alla disciplina processualpenalistica volte ad estendere la nozione di
«prossimo congiunto» ai fini della non punibilità del fatto e della facoltà di astensione dalla testimonianza
(articoli 29 e 30).
Anche il progetto C. 4334 Rivolta istituisce e disciplina il patto civile di solidarietà, diretto a regolare tutte «quelle
svariate forme di convivenza fra due individui, indipendentemente dalle motivazioni che li inducono a convivere».
Il patto, la cui stipulazione è inibita ai minorenni, agli interdetti, alle persone sottoposte a tutela, alle persone
già coniugate, deve essere sottoscritto dalle parti dinanzi ad un ufficiale di stato civile ed è regolato
dalla vigente disciplina, sia codicistica che speciale, in materia di contratti.
Il contenuto di natura patrimoniale del patto riguarda: le modalità ed i tempi della contribuzione di entrambi i
contraenti alle spese comuni; l'eventuale opzione per il regime di comunione dei beni, analogo a quello applicabile tra coniugi.
Gli effetti del patto civile vengono meno nelle seguenti ipotesi: comune accordo, decisione unilaterale, matrimonio o morte
di uno dei due firmatari.
Anche la proposta in esame dispone l'estensione ai componenti la coppia di fatto (che abbiano stipulato il patto civile)
di alcune garanzie che la legislazione vigente limita ai soli coniugi: ci si riferisce in particolare al diritto di successione nel
contratto di locazione dell'alloggio comune ed al diritto alla reversibilità in caso di morte di uno dei due firmatari.
Come si legge nella relazione illustrativa, di cui il progetto in esame è corredato, il patto «non attribuisce, nemmeno
indirettamente, ai contraenti uno status familiare» e quindi da esso «non potranno derivare in alcun modo quelle
caratteristiche, quei diritti e quei doveri che sono peculiari dell'istituto della famiglia, quali ad esempio l'affidamento di
minori o l'adozione».
Anche la proposta di legge C. 4442 Buemi, nei suoi 16 articoli, si propone l'obiettivo di delineare il regime giuridico
applicabile alle unioni di fatto, sulla base della considerazione, evidenziata nella relazione illustrativa, che nel nostro, come in
tutti gli altri Paesi occidentali, si è verificata negli ultimi decenni una trasformazione significativa nei rapporti
interpersonali e nelle forme di convivenza e che questa modificazione dei costumi necessita di essere disciplinata per rispondere alle
esigenze sia delle persone sia della società.
Il provvedimento in esame rimette la disciplina dell'unione in particolare ad un accordo costitutivo, in particolare, per
quanto non previsto nel contenuto dell'accordo nonché per aspetti specifici, prevede un'estensione della disciplina applicabile
ai rapporti tra coniugi.
L'accordo - al quale non sono applicabili le disposizioni sulla promessa di matrimonio di cui agli articoli 79-81 del
codice civile - può essere stipulato tra due persone maggiorenni che non siano già unite o vincolate da precedente
matrimonio, con lo scopo di organizzare la vita in comune e costituire una unione di fatto (articolo 1), deve avere un contenuto
necessario (articolo 2) e deve essere presentato, con l'osservanza di determinate formalità, al sindaco del comune di residenza
di uno dei due contraenti. L'accordo può anche essere modificato per comune volontà dei contraenti (articolo 12).
In una serie di disposizioni successive viene poi sancita l'equiparazione della posizione dei contraenti di fatto a quella dei
componenti la famiglia legittima per quanto attiene all'applicazione delle norme relative alla successione - salvo
diversa volontà manifestata nell'atto costitutivo - (articolo 4), alla concessione di mutui ed altre agevolazioni per l'acquisto
o la locazione di immobili da adibire a prima abitazione (articolo 5), all'applicazione delle disposizioni legislative e
contrattuali relative al rapporto di lavoro ed al sistema previdenziale (articolo 6), ai diritti ed ai doveri spettanti in tema di
assistenza e decisioni in caso di morte - salvo diversa volontà delle parti manifestata nell'accordo (articolo 7) -,
all'applicazione di disposizioni legislative statali e regionali riguardanti le facilitazioni, i contributi e le modalità
di accesso ai servizi socio-educativi, socio-sanitari e formativi (articolo 8), all'applicazione di norme penali e di
procedura penale (articolo 9), alla successione dei figli (articolo 11).
In relazione poi alla nascita di figli da un'unione di fatto viene stabilita l'attribuzione della paternità al componente
maschio, purché al momento della nascita siano decorsi centottanta giorni dalla data di annotazione dell'accordo e, in caso di
scioglimento, non ne siano decorsi più di trecento dalla dichiarazione della volontà di scioglimento di cui
all'articolo 13. Viene inoltre espressamente disposto (articolo 4) che nei casi di abbandono del domicilio, richiesta unilaterale
di scioglimento dell'unione o di decesso di uno dei contraenti che risulti locatario dell'abitazione ove essi
risiedono, l'altro contraente subentri di diritto nel contratto di locazione.
Viene poi disciplinato lo scioglimento dell'unione di fatto che può avvenire, oltre che nel caso di morte di uno o entrambi
i componenti, anche per la volontà di un solo contraente. A tale proposito viene specificamente introdotta una particolare
procedura innanzi all'ufficiale dello stato civile (articolo 13).
A seguito dello scioglimento dell'unione, tuttavia, salvo specifiche disposizioni contenute nell'accordo costitutivo,
non residuano per alcuno dei contraenti obblighi patrimoniali o non patrimoniali (articolo 15).
Viene infine sancita l'esenzione da ogni forma di imposizione fiscale degli atti e dei provvedimenti, anche giudiziari,
assunti in applicazione della legge.
La proposta C. 4588, di iniziativa del Consiglio regionale della Toscana, ai sensi dell'articolo 121, secondo comma, della
Costituzione, è diretta principalmente ad istituire un accordo che disciplini gli aspetti patrimoniali e non patrimoniali
delle unioni di fatto: se ne individuano, in particolare, il contenuto essenziale (generalità dei contraenti, dichiarazione di non
essere vincolati ad altra persona in ragione di un'altra unione di fatto o di un matrimonio, eccetera), gli effetti (le disposizioni
pattizie possono riguardare tanto il periodo di durata dell'unione, quanto quello successivo alla cessazione della stessa), le
forme di pubblicità (annotazione nel registro dello stato civile), la disciplina delle modificazioni intervenute successivamente
alla stipulazione.
Il progetto di legge in esame, inoltre, intende estendere alcune fondamentali garanzie che l'ordinamento riserva
attualmente ai soli coniugi anche ai componenti le coppie di fatto: in particolare si dispone la applicabilità a questi
ultimi delle norme vigenti in materia di successione e di diritto alla abitazione (in caso di scioglimento dell'unione o di
decesso di uno dei due contraenti, si stabilisce che l'altro subentri di diritto nel contratto di locazione), della disciplina
relativa alle agevolazioni finanziarie, alle facilitazioni e contributi per l'accesso ai servizi socio-educativi,
socio-sanitari e formativi, delle disposizioni, anche contrattuali, in materia di lavoro e previdenza, della legislazione penale.
Franco GRILLINI (DS-U), dopo aver espresso apprezzamento al relatore per la completezza della relazione svolta, ricorda
che all'esame della Commissione vi sono tredici proposte di legge, tra le quali la proposta n. 3296, a sua prime firma,
riguardante il patto civile di solidarietà, che è stata iscritta nel calendario della Commissione Giustizia
in quota opposizione. Evidenzia che vi sono due gruppi nei quali suddividere tali proposte di legge: un primo gruppo,
nel quale può iscriversi anche la sua proposta di legge C. 3893, che contiene iniziative volte a modificare la
disciplina sostanziale del matrimonio, rendendolo accessibile anche a coppie dello stesso sesso; il secondo gruppo del
quale fanno parte proposte volte ad introdurre nell'ordinamento italiano l'istituto del patto civile di
solidarietà. Ritiene che in un momento come quello attuale sarebbe inopportuno esaminare i progetti di legge volti
ad estendere il matrimonio anche alle coppie omosessuali in quanto ciò potrebbe scatenare un duro scontro sia a
livello sociale che a livello politico che determinerebbe una paralisi dei lavori della Commissione. Pertanto, per senso
politico e di responsabilità, ritiene che sarebbe opportuno separare le due questioni ed
incentrare l'attenzione dei lavori della Commissione esclusivamente sulle proposte di legge aventi ad oggetto la disciplina del
patto civile di solidarietà. Auspica infatti che in tal modo possa aprirsi un dibattito sereno e condiviso su un argomento molto
sentito a livello sociale il cui esame non è più procrastinabile. Evidenzia inoltre che su tale argomento si
è registrata negli ultimi tempi una disponibilità anche del mondo cattolico, come si evince dalla
proposta della Conferenza episcopale della Toscana di modificare lo statuto della regione Toscana prevedendo il requisito
della stabilità della coppia di fatto, anziché la soppressione di qualsiasi disposizione avente ad oggetto
la convivenza more uxorio.
Al fine di approfondire tale tema propone di procedere ad un'indagine conoscitiva, ai sensi dell'articolo 79, comma 5, del regolamento.
Dopo aver rilevato che l'ISTAT ha evidenziato che sono in forte crescita le coppie non sposate conviventi nella medesima
residenza, che rappresentano solo una parte del fenomeno della convivenza, auspica che entro la legislatura in corso
sia possibile arrivare all'approvazione di una normativa che disciplini un fenomeno tanto diffuso quanto quello della
convivenza. Ritiene che, comunque; qualora ciò non fosse possibile sarebbe comunque opportuno procedere ad un attento
approfondimento del tema. Rileva infine che in tutti i paesi liberi e democratici si è arrivati, come in Francia,
o si sta tentando di arrivare, come negli Stati Uniti d'America ad una compiuta disciplina delle coppie di fatto.
Erminia MAZZONI (UDC) si associa alle riflessioni svolte dai deputati Grillini e Pisapia, al quale esprime soddisfazione per
la relazione svolta. Evidenziando l'enorme differenza esistente fra le tredici proposte di legge presentate, esprime assoluta
contrarietà a trattare congiuntamente la questione della introduzione del patto civile di solidarietà con
quella relativa alla estensione dell'istituto del matrimonio anche alle coppie omosessuali. Ricorda di avere
sottoscritto a titolo personale la proposta di legge C. 4334 a prima firma Rivolta, volta appunto ad introdurre la normativa
sul patto civile di solidarietà. Rileva che l'introduzione di tale istituto non introdurrebbe nell'ordinamento italiano una
forma surrettizia di famiglia, che sottolinea essere esclusivamente quella disciplinata dall'articolo 29 della Costituzione,
secondo cui la famiglia deve essere fondata sul matrimonio. Tuttavia l'introduzione del patto civile di solidarietà sarebbe utile
per colmare un vuoto normativo e per normativizzare comportamenti già sorti e consolidatisi a livello sociale. Associandosi
alla proposta del deputato Grillini di separare le questioni affrontate dalle proposte di legge in esame, dichiara la propria
disponibilità ad un'indagine conoscitiva ristretta esclusivamente all'approfondimento delle tematiche legate al patto civile di
solidarietà.
Giuliano PISAPIA (RC), relatore, esprime apprezzamento per gli interventi dei deputati Grillini e Mazzoni. Nel ribadire la netta
differenza tra le proposte di legge in esame, si associa alle considerazioni svolte sulla utilità di incentrare il
dibattito in Commissione sulla sola disciplina riguardante il patto civile di solidarietà. Rileva che tale intervento sarebbe
opportuno per disciplinare una materia sulla quale peraltro si è sviluppata una copiosa giurisprudenza, non sempre
univoca. Quanto ai dubbi di costituzionalità avanzati da alcuni circa la competenza regionale e non statale della materia in
esame, non dubita che l'argomento in oggetto rientri nella potestà legislativa esclusiva dello Stato ai sensi del secondo
comma, lettera l) dell'articolo 117 della Costituzione.
Ciro FALANGA (FI) evidenzia che per puro errore materiale è stata apposta la sua firma alla proposta di legge C. 2982
dell'onorevole Grillini e non sul progetto di legge C. 3296 presentato dal medesimo deputato. Rileva infatti che è sua
intenzione sostenere con la propria firma la sola proposta di legge recante norme in materia di disciplina del patto civile di
solidarietà e delle unioni di fatto.
Gaetano PECORELLA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
[cut]