Giovedì 8 luglio 2004

II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)


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La seduta, sospesa alle 14.30, riprende alle 14.45.

Disposizioni in materia di unioni di fatto e di patto civile di solidarietà.
C. 795 Bellillo, C. 1232 Pecoraro Scanio, C. 1610 Soda, C. 2982 Grillini, C. 3308 Titti De Simone, C. 3893 Grillini, C. 4399 Mussolini e Turco, C. 3296 Grillini, C. 4405 Mussolini, C. 4442 Buemi, C. 4478 Bellillo, C. 4334 Rivolta e C. 4588 proposta di legge d'iniziativa del Consiglio regionale della Toscana.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Giuliano PISAPIA (RC), relatore, premette che nella seduta odierna si limiterà a svolgere una relazione introduttiva e sommaria, anche per il limitato tempo a disposizione prima della ripresa dei lavori dell'Assemblea, riservandosi, per la delicatezza del tema e il numero delle proposte di legge all'esame, un approfondimento nelle successive sedute.
Nella seduta odierna si limiterà a riferire sui punti di carattere generale trattati da tutte le proposte di legge nonché a fare alcune premesse di carattere costituzionale e considerazioni, traendo spunto anche dalle relazione delle varie proposte di legge, sulle quali crede vi sia un significativo consenso.
Sia le dodici proposte di legge di iniziativa parlamentare sia la proposta del Consiglio regionale della Toscana, partono da una considerazione condivisa: il fatto che il primo comma dell'articolo 29 della Costituzione riconosce «i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio », non esclude, e non può escludere a livello costituzionale, che si possa intervenire a livello legislativo per regolamentare situazione diverse, quali quelle rappresentate dalle coppie di fatto o dalle famiglie non unite dal vincolo matrimoniale.
In altri termini, pur riconoscendo la rilevanza costituzionale della famiglia fondata sul matrimonio, il nostro ordinamento non esclude il riconoscimento e la tutela di diverse «formazioni sociali », quali, ad esempio, la convivenza, anche se non organizzata nella forma della famiglia unita dal vincolo matrimoniale.
Se è indubbio che nella Costituzione vi è un favor familiae, ciò non esclude la tutela di altre forme di convivenza, nelle quali si realizza la personalità umana. Del resto, come sottolineato nella relazione della proposta di legge C. 3308 De Simone, la stessa Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea riconosce espressamente, il diritto al matrimonio e il diritto di formare una famiglia come diritti distinti.
Nella relazione della proposta di legge C. 4334 Rivolta, si ricorda il fatto che il Parlamento europeo ha recentemente invitato i parlamentari degli Stati membri a legiferare in favore del riconoscimento ufficiale delle coppie di fatto, ritenendole in qualche modo una forma particolare di unità familiare.
Non si può non considerare, del resto - circostanza ricordata in numerose proposte di legge - che il nostro ordinamento gi&arave; prevede norme, sia nel campo del diritto penale che nel campo del diritto civile, di equiparazione di diritti e facoltà tra persone legate dal vincolo matrimoniale e conviventi che, per scelta o per impossibilità, non hanno contratto matrimonio.
Senza voler essere generico, ma per dare spunto ulteriore al dibattito in commissione, che auspica avulso da pregiudizi ideologici e che sia invece propositivo, rispettoso delle idee, delle posizioni e delle proposte tra loro diverse, ritiene che non si può non rilevare che le varie proposte di legge fanno riferimento a situazioni tra loro diverse, trovando su alcuni punti soluzioni condivise e, su altri, soluzioni tra loro incompatibili: il che renderà imprescindibile che il confronto e il dibattito possano essere non solo approfonditi ma anche sereni.
Le situazioni rispetto alle quali si prevedono, nelle varie proposte., interventi legislativi sono sostanzialmente tre. La prima riguarda le coppie eterosessuali che, per libera scelta o per necessità, non possono o non intendono legarsi da un vincolo quale quello matrimoniale (le cosiddette convivenze more uxorio).
C'è poi il caso di persone che, per ragioni di età o di salute o di indigenza, decidono di vivere insieme al fine di limitare i disagi derivanti dalla solitudine o dalle ristrettezze economiche, prestandosi mutua assistenza.
Infine c'è da considerare il caso di coppie omosessuali che convivono in quanto legate da vincoli affettivi.
Evidenzia come sin dal 1986 la Corte costituzionale ha affermato che «un consolidato rapporto, ancorché di fatto, non appare, anche a sommaria indagine, costituzionalmente irrilevante quando si abbia riguardo al rilievo offerto al riconoscimento delle formazioni sociali e alle conseguenti intrinseche manifestazioni solidaristiche».
Più recentemente, la Consulta con sentenza n. 404 del 7 aprile 1988 ha dichiarato l'illegittimità della norma che non prevedeva tra i successori nella titolarità del contratto di locazione, in caso di morte del conduttore (con conseguente possibilità del proprietario di ottenere la restituzione perché immobile occupato senza titolo), il convivente more uxorio. Con la stessa decisione si è ritenuta illegittimo l'articolo 6 della legge 7 aprile 1988 n. 404, nella parte in cui non prevedeva la successione nel contratto di locazione, in luogo dell'ordinario conduttore che l'avesse abbandonato, in favore del convivente, in presenza di prole naturale.
La Cassazione, inoltre, con sentenza n. 6381 del 1993, ha riconosciuto la validità degli accordi preventivamente stipulati dai conviventi more uxorio, in caso di rottura del rapporto di convivenza, riconoscendo la validità di un contratto di comodato di un appartamento, stipulato a favore del convivente, in quanto la causa del contratto non si poneva in contrasto «con norme imperative di ordine pubblico o buon costume».
Evidenzia come proprio sulla giurisprudenza costituzionale, di legittimità e di merito, si soffermano varie relazioni delle proposte, tra le quali, in particolare, la C. 4.399 che vede quali firmatarie le onorevoli Mussolini e Turco.
Molte delle relazioni delle proposte di legge sottolineano il fatto che, nell'ultimo ventennio, anche in Italia, si sono fortemente diffuse le convivenza di fatto, che a causa della mancanza di una regolamentazione a livello legislativo risultano fortemente penalizzate e che sono ormai sempre più numerosi i paesi in cui, invece, la convivenza more uxorio piuttosto che le famiglie di fatto hanno trovato pieno riconoscimento e tutela anche a livello giuridico.
La relazione della proposta d'iniziativa della regione Toscana sottolinea, come del resto altre proposte di iniziativa parlamentare, come la disciplina delle unioni di fatto, pur con un criterio gradualistico, deve trovare una risposta legislativa anche a seguito della risoluzione dell'Unione europea in materia di coppie di fatto, alle raccomandazioni rivolte agli Stati membri per l'adozione di norme in materia di antidiscriminazione ed ai principi richiamati nella Carta dei diritti fondamentali sottoscritta a Nizza il 7 dicembre 2000.
Nel riservarsi, nella prossima seduta, di approfondire il contenuto delle varie proposte, cercando di evidenziare i punti di divergenza e di convergenza, sottolinea fin d'ora l'opportunità per un lavoro il più proficuo e costruttivo possibile di svolgere un ciclo di audizioni dei soggetti interessati.

Gaetano PECORELLA, presidente, concordando sulla necessità di svolgere una compiuta istruttoria tramite un articolato ciclo di audizioni, assicura che della questione si occuperà l'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.
Infine, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.


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