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XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 3893
PROPOSTA DI LEGGE
D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI
GRILLINI, ABBONDANZIERI, ADDUCE, BOGI, BUFFO, BULGARELLI, CALZOLAIO, CAPITELLI, CIALENTE, COLUCCINI,
DAMERI, FLUVI, FOLENA, FUMAGALLI, GRANDI, GRIGNAFFINI, LEONI, LOLLI, MAGNOLFI, MANCINI, OTTONE, PANATTONI,
PECORARO SCANIO, PETRELLA, PINOTTI, REALACCI, ROCCHI, RUGGHIA, SABATTINI, SANDI, SASSO, SODA, TRUPIA, ZANELLA, ZANOTTI,
ZUNINO
Disciplina dell'unione affettiva
Presentata il 14 aprile 2003
ONOREVOLI COLLEGHI! - La presente proposta di legge mira a rimuovere la più evidente e scandalosa forma di
discriminazione giuridica attualmente vigente nel nostro Paese contro i cittadini omosessuali. La principale, ad essere
più precisi, che è stabilita espressamente e positivamente dalla legge, anziché concretarsi
nella mancata tutela contro comportamenti discriminatori e aggressivi socialmente diffusi: quella che colpisce le
persone dello stesso sesso stabilmente conviventi. La mancata predisposizione di qualunque forma di riconoscimento delle
unioni stabili fra persone dello stesso sesso nel nostro Paese rischia di assegnare all'Italia, in questa materia,
un primato negativo che certamente nuoce alla reputazione internazionale del Paese in materia di tutela dei diritti umani.
Va subito precisato che la proposta di legge non propone di modificare la disciplina giuridica del matrimonio così
come attualmente regolata nella legislazione italiana o la concezione socialmente acquisita dell'istituto matrimoniale. Essa
non intende neppure influire in alcun modo sulla condizione giuridica dei figli o sulla disciplina delle adozioni dei
minori. Tali caratteristiche sono del resto comuni alle analoghe leggi vigenti sull'argomento in Danimarca, Francia,
Germania, Islanda, Norvegia, Portogallo, Svezia e, nei limiti delle competenze locali, in Catalogna, Aragona, Cantone
di Ginevra, Vermont, Quebec, o discusse attualmente pressoché in tutti i Parlamenti dei Paesi occidentali che
ancora non si sono dotati di istituti corrispondenti. Invero, solo la recente legge olandese si spinge fino a riconoscere
a persone dello stesso sesso il diritto di contrarre matrimonio e di adottare congiuntamente minori (purché
anch'essi cittadini di quel Paese), mentre Danimarca, Islanda e Norvegia prevedono la possibilità dell'esercizio
congiunto della potestà genitoriale sui figli di uno dei conviventi.
In ogni caso, lo scopo dell'introduzione dell'istituto dell'unione affettiva è solo quello di porre i cittadini
dello stesso sesso stabilmente conviventi nella condizione di essere esattamente altrettanto liberi di scegliere quale
assetto conferire ai loro propri rapporti giuridici e patrimoniali quanto lo sono tutti gli altri cittadini. Si tratta
cioè semplicemente di affermare in questo campo un elementare principio di uguaglianza giuridica e la «pari
dignità sociale» dei cittadini, secondo il dettato dell'articolo 3, primo comma, della Costituzione.
Poiché dell'affermazione di tale basilare principio di uguaglianza giuridica e del conferimento di tale
libertà di scelta qui si tratta, sarebbe incongruo ed elusivo pretendere di cogliere l'occasione della discussione
sulle unioni affettive per discettare sull'attualità o sulla desiderabilità nella società contemporanea
del modello familiare vigente, come regolamentato dalla vigente legislazione matrimoniale. Se infatti i princìpi di
libertà e di uguaglianza giuridica, fondanti l'ethos della democrazia liberale, vengono «presi sul serio», negare
la loro applicazione al caso degli omosessuali diviene altrettanto ingiustificabile, e altrettanto ripugnante, quanto
negarla ad altri gruppi di cittadini appartenenti a qualsiasi altro tipo di minoranza fondata su un'identità
ascritta, quale è appunto quella determinata dall'orientamento sessuale dell'individuo: un'identità
altrettanto ascritta, altrettanto poco oggetto di scelta personale (e quindi di valutabilità morale), quanto il
colore degli occhi o dei capelli o le caratteristiche fisiche e razziali. Che l'orientamento sessuale - eterosessuale,
omosessuale, bisessuale o transessuale che esso sia - tragga origine da caratteristiche organiche o genetiche, o sia invece
il prodotto di inafferrabili esperienze psicologiche risalenti alla più lontana infanzia dell'individuo interessato,
è questione del tutto irrilevante nei suoi riflessi giuridici e costituzionali: quel che conta a questi effetti
è però il suo carattere ascritto, che rende le discriminazioni motivate dall'orientamento sessuale non solo
costituzionalmente illegittime ma anche moralmente odiose. In effetti è in genere proprio la diffusa ignoranza di
tale carattere intrinsecamente proprio dell'identità omosessuale - epiù in generale delle identità
individuali determinate dall'orientamento sessuale - che sembra fare da ostacolo a un inquadramento più realistico
e meno arbitrario delle problematiche sociali, politiche, giuridiche, etiche (e perfino teologiche) poste dalla condizione
omosessuale: una condizione che è cosa ben diversa dall'occasionale sperimentazione di episodici desideri
omosessuali, che è esperienza quasi universalmente condivisa, almeno in qualche momento della vita di ciascun
individuo. Alla luce però di una tale presa d'atto, che in sé dovrebbe risultare ormai perfino banale, grazie
alla libertà di espressione di cui ormai da decenni godono gli omosessuali in Occidente, la presente proposta di
legge si rivela tutt'altro che particolarmente radicale, e anzi mera e tranquilla applicazione di princìpi, a
parole universalmente condivisi, di eguaglianza formale e sostanziale dei cittadini, di pari dignità sociale, di
equità, di libertà della persona umana: princìpi fin qui, nella materia in questione, ignorati e
calpestati. E si palesa invece in tutta la sua insostenibile brutalità il carattere discriminatorio del diniego, pur
consueto, della parità di trattamento per gli omosessuali; che si configura nella nostra società, da un
punto di vista concettuale, come l'atteggiamento culturale diffuso più prossimo, sia pure di solito
inconsapevolmente, a quel razzismo «duro», propriamente biologico, che perfino l'estrema destra neonazista europea esita a
rivendicare apertamente.
Le conseguenze di questa situazione di discriminazione giuridica sulla vita degli individui interessati sono spesso
drammatiche e talora tragiche. È evidente l'iniquità di una situazione legislativa che, in Italia, negando
ogni tutela alle convivenze fra persone dello stesso sesso, porta a negare perfino al convivente di decenni il diritto di
assistere il proprio partner morente in ospedale (non è raro che le famiglie di origine addirittura impediscano
al partner l'accesso al luogo di cura e lo escludano da ogni decisione riguardante il partner malato e incapace di agire);
che non garantisce al (solo) convivente omosessuale il diritto di subentrare nell'affitto della casa comune in caso di
morte o di sopravvenuta incapacità del partner, facendolo finire così, letteralmente, per strada, anche dopo
decenni di convivenza; che esclude la reversibilità della pensione del partner omosessuale defunto, e, attraverso
l'istituto della riserva a favore dei legittimari, limita arbitrariamente la libertà del testatore di lasciare in
eredità il proprio patrimonio alla persona con cui ha condiviso l'esistenza; che, anche in assenza di eredi
legittimari, stabilisce che tale eredità venga falcidiata dalla stessa tassazione prevista per i lasciti a persone
del tutto estranee al defunto; che solo in poche regioni prevede che le coppie dello stesso sesso possano aver diritto alla
casa popolare, se in possesso dei requisiti di legge, in modo da evitare, tra l'altro, la necessità della
separazione forzata di partner anziani, conviventi da decenni, e del loro ricovero più o meno coatto in case di
riposo; che, più in generale, nega ogni pur minima forma di tutela al partner economicamente più debole in
caso di scioglimento di convivenze anche pluridecennali.
Ma, al di là e oltre a queste terribili iniquità che la situazione giuridica vigente comporta, vi è
soprattutto un ineludibile dovere di riconoscere finalmente anche in Italia ai cittadini omosessuali uguaglianza formale e
sostanziale e pari dignità sociale, adeguando la legislazione sui diritti umani nel nostro Paese all'evoluzione della
coscienza giuridica europea contemporanea, a quell'«incivilimento dei costumi» di cui la popolazione omosessuale comincia,
solo da qualche decennio e solo in Occidente, a godere i benefìci.
Dal punto di vista costituzionale, l'impossibilità per le coppie omosessuali di poter scegliere, per regolare i loro
propri rapporti giuridici e patrimoniali, la disciplina stabilita dalle norme sul matrimonio potrebbe anche non apparire,
allo stato attuale delle cose, come una discriminazione irragionevole ai sensi dell'articolo 3, primo comma, della
Costituzione, a chi identificasse nella filiazione la sola ragione d'essere del matrimonio (ancorché la filiazione
rappresenti pur sempre una mera eventualità, dal punto di vista sociologico sempre meno scontata, e ancorché
sotto questo profilo la condizione delle coppie omosessuali non si discosti da quella delle coppie eterosessuali che si
uniscano in matrimonio dopo avere inequivocabilmente superato l'età procreativa); oppure in conseguenza di
un'interpretazione in senso giusnaturalistico (tesi peraltro alquanto screditata) che si intenda dare dell'articolo 29,
primo comma, della stessa Costituzione. Non sarebbe invece in alcun modo sostenibile affermare che non costituisca
un'irragionevole e immotivata discriminazione il negare alle coppie omosessuali la possibilità di scegliere una
disciplina dei loro propri rapporti giuridici e patrimoniali che risulti identica a quella che regola nel matrimonio i
rapporti fra i coniugi, se da tale disciplina fossero escluse - come lo sono nella presente proposta di legge - le norme
sulla filiazione, e se l'istituto che prevedesse la possibilità di adottare una tale disciplina non pretendesse
neppure di essere qualificato come matrimonio. Infatti, l'introduzione di un nuovo istituto basato su una tale disciplina,
proprio perché riservato alle sole coppie dello stesso sesso, non influirebbe comunque sulla natura del matrimonio
(la cui disciplina complessiva eil nomen juris non si propone vengano estesi al nuovo istituto), il quale continuerebbe ad
essere regolato per intero dalla vigente normativa che non si propone venga modificata in nessuna sua parte. Se non,
ovviamente, per esplicitare, come fa l'articolo 1, comma 3, della presente proposta di legge, la reciproca
incompatibilità fra vincolo matrimoniale e vincolo costituito dall'unione affettiva: ma questa disposizione non
modifica affatto, ma anzi semmai ribadisce, la stessa concezione tradizionale, sia giuridica che sociale, del matrimonio
eterosessuale. Proprio per tali motivi, l'introduzione dell'unione affettiva non interferirebbe in alcun modo con il
disposto dell'articolo 29, primo comma, della Costituzione, quale che sia l'interpretazione che si intenda darne: i
«diritti della famiglia» fondata sul matrimonio non verrebbero infatti compromessi né modificati né limitati
né intaccati in misura alcuna dall'esistenza delle unioni affettive. Ma, a questo punto, non si vede neppure quale
altro interesse pubblico potrebbe essere addotto per giustificare la disparità di trattamento, se non quello
consistente nell'adesione a pratiche discriminatorie tramandate da una tradizione intollerante, violenta e preliberale.
Non è infatti più possibile, almeno da vent'anni, in Italia, affermare, come pure si continua stancamente a
ripetere, che le garanzie previste dalla legge per le coppie unite da vincolo matrimoniale hanno la loro ragione d'essere
nella funzione procreativa della famiglia tradizionale: nel 1975 la riforma del diritto di famiglia rese esplicito il
principio secondo cui «l'impotenza non è causa di invalidità del matrimonio, se conosciuta dall'altro coniuge
all'atto della celebrazione» (articolo 122 del codice civile; e si noti che, per il diritto civile italiano, la mera
incapacità di procreare, se conosciuta, e quand'anche dipendente dall'assenza stessa degli organi riproduttivi, non
lo era neppure nella legislazione previgente: articolo 123 del codice civile del 1942; e, in quanto tale, non lo era neanche
nell'interpretazione data dalla giurisprudenza all'articolo 107 del codice civile del 1865!).
Di più, anche se la circostanza è poco nota, il requisito della differenza di sesso per la validità del
matrimonio non è più richiesto dal diritto italiano se non al solo momento della celebrazione. La legge 14
aprile 1982, n. 164, che regola la rettificazione dell'attribuzione di sesso, prevede infatti nient'altro che lo
«scioglimento» del matrimonio (e non già la sua sopravvenuta invalidità) per effetto del cambiamento di sesso
di uno dei coniugi intervenuto dopo la celebrazione del matrimonio. Se in un primo momento alcuni interpreti ritennero
trattarsi di una sorta di «scioglimento legale», attribuendo l'uso impreciso di tale vocabolo a una sciatteria
anziché a un consapevole intento del legislatore (ciò che è storicamente falso), la successiva riforma
della legge sul divorzio 6 marzo 1987, n. 74, ha escluso che di improprietà di linguaggio si fosse trattato:
l'articolo 3, comma 1, numero 2), lettera g), della legge 1 o dicembre 1970, n. 898, (recante la disciplina dei casi di
scioglimento del matrimonio), inserisce il caso dell'intervenuta rettificazione di sesso fra quelli per i quali è
previsto il divorzio.
Sicché, nonostante residue resistenze dogmatiche di parte della dottrina, è da ritenere che, in mancanza di
una domanda di scioglimento, il matrimonio del transessuale operato continui ad essere valido, nonostante l'ormai accertata
identità di sesso fra i due coniugi. E non è dato comprendere con quali argomenti si possa sostenere la
legittimità della persistenza di un valido vincolo matrimoniale fra persone dello stesso sesso purché il
coniuge transessuale non fosse stato ancora operato al momento della celebrazione, e, al tempo stesso,
l'inammissibilità, non solo del matrimonio, ma perfino di un istituto giuridico equivalente per quel che riguarda i
soli rapporti giuridici e patrimoniali fra i partner, nel caso di una coppia omosessuale.
L'introduzione di una normativa che assicuri uguale trattamento giuridico alle coppie stabili dello stesso sesso che
desiderino farlo proprio appare doverosa, sotto il profilo costituzionale, specialmente alla luce di quella parte
dell'articolo 3, primo comma, della Costituzione, che espressamente vieta discriminazioni fondate su «condizioni personali»
dei cittadini: neppure un espresso divieto costituzionale di discriminare le persone omosessuali potrebbe ritenersi
più esaustivo e definitivo di una tale disposizione, dato che, come detto, l'omosessualità è oggi
riconosciuta dalle scienze psicologiche e comportamentali, oltre che dall'Organizzazione mondiale della sanità,
precisamente come una «condizione personale», propria dell'individuo e della sua intrinseca identità, condizione in
nessun modo patologica, ma, appunto, «condizione», cioè identità ascritta, non oggetto di scelta da parte
dell'interessato, quanto lo sono la sua identità fisica o quella razziale.
Sulla base di tale sia pur tardivo riconoscimento, non stupisce che la cultura giuridica europea stia ormai decisamente
adeguando i propri orientamenti. L'articolo 13 del Trattato istitutivo della Comunità europea, come modificato dal
Trattato di Amsterdam, di cui alla legge n. 209 del 1998, che detta disposizioni sulla produzione di normative
antidiscriminatorie comunitarie, pone esplicitamente sullo stesso piano le discriminazioni fondate sull'orientamento
sessuale e quelle fondate su «sesso, razza, origine etnica, religione, opinioni, handicap fisici o età». Un
esplicito divieto di discriminazioni fondate, tra l'altro, sull'orientamento sessuale è stato poi ricompreso
nell'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea approvata dal Parlamento europeo il 14 novembre
2000, e l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ha approvato l'anno scorso, con la maggioranza del 77 per cento, una
raccomandazione in cui si definisce la discriminazione fondata sull'orientamento sessuale «una delle forme più
odiose di discriminazione» (raccomandazione n. 1474 del 26 settembre 2000).
Altrettanto costituzionalmente doverosa l'introduzione di una tale normativa dovrebbe riconoscersi sulla base del secondo
comma dell'articolo 3 della Costituzione, dato che non vi è dubbio che l'attuale disparità di trattamento,
ultimo riflesso e portato giuridico di secoli di discriminazioni e persecuzioni, sommandosi all'ancora persistente
ostilità di alcune fasce sociali particolarmente arretrate, ed anzi rafforzandola e in qualche modo fornendole
giustificazioni, costituisca essa stessa un «ostacolo di ordine sociale» posto ai danni dei componenti di una minoranza: un
ostacolo che, «limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini», può ben costituire impedimento
al «pieno sviluppo della persona umana»; un ostacolo la cui rimozione sarebbe quindi suscettibile di tradursi, come in
effetti è accaduto nell'ultimo decennio nei Paesi scandinavi, in un segnale e in uno stimolo da parte dello Stato in
favore di una più compiuta accettazione sociale della presenza e della «pari dignità» degli omosessuali nella
società.
Di più, sembra molto difficile negare che le coppie omosessuali stabili costituiscano, piaccia o non piaccia,
«formazioni sociali ove si svolge la personalità» dei loro componenti, secondo la definizione dell'articolo 2 della
Costituzione. Ed è opinione autorevole e ampiamente diffusa che lo stesso articolo 29, primo comma, vada coordinato
con l'articolo 2 per ricavarne un concetto sociologicamente determinato e storicamente mutevole di che cosa costituisca
«famiglia» ai sensi della vigente Costituzione: sicché all'espressione «società naturale» va riconosciuto un
valore puramente recettizio. Questa tesi non nasce con lo scopo strumentale di fornire oggi una legittimazione
costituzionale al riconoscimento delle unioni omosessuali, ma era già stata sostenuta in epoca non sospetta: per
esempio, già nel capitolo del Commentario della Costituzione diretto da Giuseppe Branca dedicato all'articolo 29,
redatto nel 1976 da Mario Bessone.
Con la presente proposta di legge non ci si propone comunque di modificare né la concezione positiva del matrimonio
nel diritto italiano, né quella sociologica della famiglia, che nessuna legge potrà mai, di per sé,
modificare, ma solo di regolare il caso delle coppie dello stesso sesso stabilmente conviventi che lo desiderino sulla
base della piena parità di trattamento con quanto disposto, limitatamente ai rapporti fra i coniugi, nel matrimonio,
e consentendo agli interessati la medesima libertà di scelta.
L'esigenza di assicurare alle coppie dello stesso sesso pari libertà e uguaglianza non potrebbe essere invece
interamente soddisfatta da una legge, la cui approvazione appare peraltro necessaria e urgente, che si limitasse a
disciplinare la condizione giuridica delle «famiglie di fatto», senza discriminare fra coppie di sesso diverso e coppie
dello stesso sesso, o che magari prendesse in considerazione ogni altro genere di convivenze stabili, anche non implicanti
alcuna relazione sessuale, come per esempio quelle fra fratelli e sorelle, fra affini di vario grado o fra vedovi o persone
anziane non legate da rapporti di parentela. (O magari anche convivenze costituite da più di due persone, soluzione
che probabilmente sarebbe opportuno prevedere, anche per non lasciare senza alcuna tutela, in caso di ripudio, le donne,
soprattutto immigrate, che abbiano contratto un matrimonio soltanto religioso con il rito previsto da confessioni che
ammettano la poligamia e che abbiano successivamente fatto parte di una famiglia di fatto poligama: non assicurare a queste
donne alcuna tutela contro le conseguenze economiche del ripudio equivale infatti a condannarle a una vita di sottomissione
totale per evitare la totale rovina economica e, di fatto, la perdita di ogni legame con i propri figli).
Tale è il caso dei progetti di legge già presentati nelle scorse legislature alla Camera dei deputati e al
Senato della Repubblica da parlamentari di vario orientamento politico per regolare le convivenze di fatto. Un'innovazione
legislativa rivolta in tale direzione difficilmente potrebbe infatti fare discendere imperativamente, dal mero fatto della
convivenza, una regolamentazione dei rapporti giuridici e patrimoniali così esaustiva e penetrante da equivalere in
tutto e per tutto a quella costituita dalla volontaria assunzione di un vincolo matrimoniale: qualora fosse auspicabilmente
accolta dal Parlamento, è verosimile che lo sarebbe solo nei limiti della previsione di una protezione giuridica per
il convivente economicamente più debole o sopravvissuto, tale soprattutto da evitare che questi possa essere travolto
da eventi imprevisti e catastrofici. Va sottolineato che la presente proposta di legge è ben lungi dal proporsi
quale alternativa o superamento dei progetti sul riconoscimento di determinati effetti giuridici alle convivenze di fatto
o sull'introduzione di nuovi istituti giuridici di carattere pattizio destinati a regolarle per volontà delle
parti, con effetti più leggeri di quelli previsti dalla legislazione matrimoniale: al contrario, solo l'introduzione
delle unioni affettive, o comunque di un istituto che garantisca alle persone dello stesso sesso la piena libertà di
regolare i propri rapporti, qualora lo desiderino, nello stesso modo consentito agli eterosessuali con il matrimonio,
consentirebbe davvero di legiferare in modo non discriminatorio anche sulle famiglie di fatto. L'auspicabile legge sulle
famiglie di fatto, qualora fosse introdotta con l'intento di risolvere (anche) i problemi posti dalle convivenze omosessuali,
non potrebbe infatti che risultare altrimenti o troppo invasiva ed esigente, imponendo alle coppie conviventi eterosessuali,
che hanno pure scelto volontariamente di non sposarsi, il peso di vincoli non voluti, o insufficiente ad assicurare alle
coppie dello stesso sesso, che non hanno potuto scegliere di attribuire ai propri rapporti giuridici un assetto diverso, una
tutela che vada al di là dello stretto indispensabile. Solo se la possibilità di optare per una
regolamentazione identica a quella prevista, limitatamente ai rapporti fra i coniugi, nel matrimonio fosse a disposizione
anche delle coppie dello stesso sesso, la normativa sulle famiglie di fatto svolgerebbe la medesima funzione in entrambi i
casi.
Per quel che riguarda la tutela delle convivenze, vanno quindi ribadite la serietà e l'importanza delle esigenze che si propongono di
soddisfare i progetti di legge già presentati nelle scorse legislature: e va ribadita in particolare la validità della scelta
di non mettere in discussione il principio di tipicità proprio dei negozi familiari e il carattere patrimoniale necessariamente
connesso all'autonomia contrattuale privata nell'ordinamento italiano.
Tali princìpi non consentono di utilizzare, per il raggiungimento degli scopi indicati, lo strumento del contratto, come può
avvenire più o meno felicemente e in maggiore o minore misura in ordinamenti improntati a diverse impostazioni
dottrinarie. L'utilizzo dello strumento contrattuale, d'altra parte, quand'anche non incorresse nei limiti attualmente vigenti
nell'ordinamento italiano, sarebbe forse in grado di incidere su alcuni problemi di carattere pratico (inclusi in parte quelli risolvibili
con l'introduzione di una normativa sulle famiglie di fatto), ma soddisfarebbe ancora meno l'esigenza di realizzare in questo campo una
piena uguaglianza formale fra i cittadini. Alle coppie eterosessuali sarebbe infatti pur sempre riconosciuta la libertà di scelta
fra l'eventuale disciplina stabilita dall'ipotetico istituto previsto per la regolamentazione delle unioni di fatto, quella conseguente
alla celebrazione del matrimonio e quella fondata sull'autonomia contrattuale, mentre alle coppie omosessuali non verrebbe riconosciuta che
la possibilità di scegliere fra la normativa sulle convivenze di fatto e la disciplina di fonte contrattuale: quest'ultima
inopponibile a terzi e necessariamente incapace di incidere significativamente sugli aspetti non strettamente civilistici della
materia. D'altra parte, appare del tutto sconsigliabile introdurre nell'ordinamento un principio di autonomia privata di tipo contrattuale
in questa materia, tale da consentire la creazione di negozi di famiglia atipici, dato che è prevedibile che un tale principio non
tarderebbe ad essere invocato per legittimare pratiche di discriminazione e introdurre limitazioni dei diritti dei componenti di alcuni
nuclei familiari, specie appartenenti o facenti riferimento a culture non fondate sul principio della parità fra i coniugi e sul
rispetto dei diritti dei minori, o che tali princìpi apertamente rigettino. Risolvere la questione ricorrendo al consueto limite
dell'ordine pubblico o del buon costume significherebbe scaricare sui giudici la responsabilità di compiere delicatissime scelte di
natura eminentemente politica.
L'istituto dell'unione affettiva, così come delineato nella proposta di legge, costituisce invece il solo possibile strumento
giuridico fin d'ora realisticamente proponibile, atto a realizzare una piena parità formale dei cittadini omosessuali, consentendo
ai nuclei familiari da costoro costituiti di scegliere liberamente, come è consentito a tutti gli altri, quale assetto conferire ai
propri rapporti giuridici e patrimoniali. Al tempo stesso la proposta di legge sembra capace di resistere validamente a gran parte delle
obiezioni demagogiche avanzate da gruppi estremisti, clericali, tradizionalisti, reazionari o neonazisti contro ogni forma di riconoscimento
giuridico delle famiglie omosessuali, dato che non si propone di modificare in alcun modo lo status e la condizione giuridica dei figli,
né attribuisce alle famiglie omosessuali in quanto tali il diritto di adottare minori o intacca in alcun modo i caratteri propri
della famiglia tradizionale, che continuerebbe a poter essere fondata esclusivamente sul matrimonio fra sposi di sesso diverso.
Viene così spogliata di ogni possibile giustificazione e fatta risaltare nella sua evidente iniquità la discriminazione cui
la presente proposta di legge intende ovviare: non è ammissibile in una società liberale che due ultrasettantenni,
impossibilitati esattamente come due persone dello stesso sesso ad avere figli per via naturale, per via di inseminazione artificiale
(impossibile a quell'età e del resto vietata), o per via di adozione, possano liberamente decidere, sposandosi o risposandosi, quale
assetto conferire ai loro propri rapporti e alla propria vita privata e sociale, e che la stessa libertà di scelte di vita sia invece
negata a due persone dello stesso sesso.
L'introduzione dell'unione affettiva nell'ordinamento italiano verrebbe così a configurarsi come un'applicazione parziale delle
indicazioni contenute nella risoluzione approvata fin dall'8 febbraio 1994 dal Parlamento europeo sulla «parità dei diritti per le
persone omosessuali», e più volte ribadita successivamente nei suoi princìpi (anche dopo che, in seguito alle ultime elezioni
europee, è mutata la maggioranza anche in seno a quell'Assemblea: vedi la risoluzione «Sulla parità di diritti per gli
omosessuali nell'Unione europea», approvata dal Parlamento europeo il 17 settembre 1998; analoga la citata raccomandazione n. 1474,
approvata dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa lo scorso 26 settembre 2000). Applicazione parziale, dato che tale risoluzione,
dopo aver auspicato che vengano rimossi «gli ostacoli al matrimonio di coppie omosessuali ovvero [ che venga introdotto ] un istituto
giuridico equivalente, garantendo pienamente diritti e vantaggi del matrimonio», indica quale obiettivo da raggiungere anche quello di
«porre fine a qualsiasi limitazione del diritto degli omosessuali (...) di adottare o avere in affidamento dei bambini». Con l'articolo 3
della presente proposta di legge si è invece ritenuto di optare per un criterio gradualistico e realistico (tale cioè da
rendere realistica la possibilità che la proposta di legge venga presa in seria considerazione, e che essa non possa anzi essere
ignorata o accantonata senza vergogna, almeno da parte di tutte le forze politiche di orientamento laico e democratico), e di seguire in
questo l'esperienza dei Paesi che già hanno introdotto istituti analoghi a quello qui proposto, limitando l'introduzione del
principio di parità di trattamento a quei rapporti che non incidano in modo immediato e diretto sulla sfera giuridica di soggetti
terzi, quali i figli, e tanto più i minori in stato di adottabilità: stanti i più complessi risvolti etico-politici ed
emozionali che tale materia non può non implicare. Quale che sia l'opinione di ciascuno a proposito di tale questione, sembra in
effetti impensabile che proprio l'Italia, e proprio di questi tempi, sia capace di porsi in questo campo all'avanguardia in campo mondiale,
sopravanzando i risultati e le esperienze delle democrazie più radicate, più liberali e più avanzate del mondo, dove
comincia a farsi strada l'idea di consentire l'esercizio congiunto della potestà genitoriale sui figli di uno dei conviventi di
coppie omosessuali che abbiano contratto un'unione corrispondente a quella prevista dall'istituto di cui qui si propone l'introduzione in
Italia. Questa scelta dovrebbe tra l'altro togliere ogni pretesto alla facile demagogia dei gruppi clericali o razzisti che hanno già
ritenuto di impostare la loro campagna contro ogni forma di tutela delle famiglie omosessuali proprio sull'argomento delle adozioni,
nonostante che nessuno degli ormai numerosi progetti di legge presentati negli scorsi anni alle Camere in questa materia su sollecitazione
delle associazioni gay italiane abbia mai affrontato tale questione. Conseguentemente, seguendo anche in questo il modello delle leggi
introdotte nei Paesi ad ordinamento affine (con la sola già menzionata eccezione dell'Olanda e quelle parziali della Danimarca - in
quest'ultimo caso a seguito di una modifica apportata nel 1999 all'originaria legge del 1989 - e di altri Paesi scandinavi), si è
ritenuto di escludere dal campo di applicazione delle norme destinate a regolare il nuovo istituto tutte quelle relative alla filiazione,
comprese le disposizioni sul matrimonio dettate esclusivamente in ragione della fisiologia riproduttiva della donna (come l'articolo 89 del
codice civile, che ne vieta il matrimonio prima che siano trascorsi trecento giorni dallo scioglimento o dall'annullamento del matrimonio
precedente, o le disposizioni sulla presunzione di concepimento nel matrimonio: precisazione, quest'ultima, non irrilevante nel caso di
unione fra donne).
Tale materia potrà caso mai essere affrontata da altri eventuali futuri provvedimenti di riforma, o magari diversamente riformulata
e impostata nel caso, che tuttavia non ci si deve nascondere al momento altamente improbabile, di un orientamento che dovesse manifestarsi
in sede parlamentare, in favore dell'integrale applicazione della citata risoluzione europea del 1994. Più verosimilmente, la
materia andrà riconsiderata, specie per quel che riguarda le adozioni, nel momento in cui la giurisprudenza o il Parlamento si
troveranno ad affrontare il problema delle adozioni da parte dei single.
Essendo la disciplina dei rapporti fra i coniugi improntata ormai nell'ordinamento italiano al principio della piena parità, senza
distinzioni fra la posizione del marito e quella della moglie (se non, in qualche caso residuo, per quel che riguarda i rapporti con i
figli, cioè una materia come detto estranea alla presente proposta di legge), si è ritenuto sufficiente operare, con
l'articolo 1 della proposta di legge, un rinvio mobile alle norme che regolano tale materia, espressamente esteso anche alle eventuali
modificazioni legislative che dovessero intervenire in futuro, proprio in omaggio all'obiettivo che si è indicato di regolare la
disciplina delle unioni affettive sulla base dell'uguaglianza con quanto disposto, limitatamente ai rapporti fra i coniugi, nel matrimonio.
Trattandosi tuttavia di una proposta di legge ordinaria, è evidente che il rinvio mobile qui predisposto alle norme future
opererà comunque nei limiti che saranno stabiliti dal futuro legislatore ordinario, il quale, nel caso non intendesse estendere alla
disciplina delle unioni affettive determinate modifiche da apportare alla disciplina dei rapporti fra i coniugi nel matrimonio, avrà
solo l'onere di dichiararlo (salva ovviamente la ragionevolezza della discriminazione ai sensi dell'articolo 3, primo comma, della
Costituzione). L'espresso riferimento alle norme future potrebbe a rigore ritenersi superfluo, ma lo si è voluto specificare per
fugare ogni dubbio e per rendere ancora più chiare la natura mobile del rinvio e la volontà di uniformare per intero la
disciplina dell'unione affettiva alle norme che regolano i rapporti fra i coniugi nel matrimonio. Tra l'altro, l'ampio ricorso qui proposto
alla tecnica legislativa del rinvio esclude la possibilità che gli interpreti si ritengano autorizzati ad utilizzare la regola
«inclusio unius, exclusio alterius», come potrebbe accadere in presenza di una disciplina legislativa dei rapporti fra le parti dell'unione
affettiva che risultasse meno minuziosa di quella prevista per i rapporti fra i coniugi nel matrimonio, ancorché ad essa analoga e
completata da una disposizione di rinvio meno comprensiva. Il ricorso a tale regola interpretativa non sarebbe sorprendente, dato che
è ampiamente prevedibile da parte degli interpreti una certa iniziale resistenza, dottrinaria non meno che politico-culturale, ad
accogliere tutte le conseguenze innovative della riforma che viene qui proposta; ma la sua applicazione frustrerebbe proprio lo scopo
primario che ci si propone di conseguire con l'introduzione del nuovo istituto.
Sola necessaria eccezione alla tecnica legislativa del rinvio è sembrato di dover individuare in materia di uso dei cognomi, dato
che la legge vigente tratta sotto questo profilo la condizione della moglie in modo diverso da quella del marito. L'articolo 2 della
presente proposta di legge risolve la questione conferendo ai contraenti piena libertà di scelta in materia. Va rilevato che questa
soluzione è la stessa implicitamente accolta dalla legge danese sulla «partnership registrata», dato che la legge matrimoniale danese
oggetto di rinvio affida la scelta del cognome familiare alla comune determinazione dei coniugi.
Con l'articolo 4 si ribadisce il principio dell'equiparazione fra condizione dei coniugi e condizione delle parti dell'unione affettiva,
anche in relazione alle disposizioni contenute nei contratti collettivi di lavoro.
L'articolo 5 della presente proposta di legge, seguendo in questo alla lettera il modello dell'originaria legge danese e di altre
successive, stabilisce che le disposizioni dei trattati internazionali relative al matrimonio non si applichino alle unioni affettive senza
il consenso dell'altro Stato contraente. Con questa formulazione non si intende solo chiarire che, com'è ovvio, i trattati
internazionali in materia di matrimonio non potranno essere interpretati, per di più in una materia così politicamente
delicata, in un modo difforme dalla comune volontà delle parti contraenti, e comunque imprevisto al momento della loro stipulazione:
ma anche che, per l'estensione delle loro disposizioni alle unioni affettive (e quindi per il mutuo riconoscimento dei nuovi istituti fra
gli Stati che li hanno introdotti o che si apprestano a farlo), non sarà necessario ricorrere alla stipulazione di nuovi trattati,
ma sarà sufficiente il consenso manifestato dall'altro Stato contraente. E ciò, ancora una volta, in omaggio al principio
dell'uguaglianza di trattamento con quanto disposto per i rapporti fra i coniugi nel matrimonio. Tra l'altro, anche l'opportunità di
regolare l'unione affettiva in modo omogeneo a quanto già previsto dai Paesi ad ordinamento affine a quello italiano che già
hanno regolato la materia costituisce un'ulteriore ragione in favore di una regolamentazione fondata sul rinvio alla normativa matrimoniale.
PROPOSTA DI LEGGE
ART. 1.
(Nozione di unione affettiva).
1. Due persone fisiche dello stesso sesso, almeno una delle quali cittadino italiano o regolarmente residente nel territorio della
Repubblica, possono contrarre fra loro un'unione affettiva. Non può contrarre un'unione affettiva chi è vincolato da un
matrimonio precedente o da una precedente unione affettiva.
2. All'unione affettiva, alla sua celebrazione, al suo scioglimento, ai rapporti fra i contraenti e alle loro vicende, anche in materia di
successione, si applicano tutte le disposizioni civili, penali, amministrative, processuali e fiscali relative al matrimonio, alla sua
celebrazione, al suo scioglimento, ai rapporti fra i coniugi e alle loro vicende, incluse le eventuali modifiche successive alla data di
entrata in vigore della presente legge, in quanto applicabili e con le sole eccezioni espressamente disposte.
3. All'articolo 86 del codice civile, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o da una precedente unione affettiva».
ART. 2.
(Uso dei cognomi).
1. I contraenti mantengono ciascuno il proprio cognome, salvo che, all'atto della celebrazione dell'unione affettiva, stabiliscano che uno
dei due, o entrambi, aggiungano al cognome dell'uno quello dell'altro. In tale caso si osservano, in quanto applicabili, gli articoli
143-bis e 156-bis del codice civile e l'articolo 5, comma 2, della legge 1 o dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni.
ART. 3.
(Condizione dei figli).
1. La celebrazione dell'unione affettiva non ha effetti sullo stato dei figli dei contraenti.
2. Le disposizioni relative alla presunzione di concepimento nel matrimonio e al divieto per la donna di contrarre matrimonio prima che
siano passati trecento giorni dallo scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio precedente non si applicano
all'unione affettiva.
3. Le disposizioni sulla disciplina delle adozioni speciali relative alle famiglie e ai coniugi non si applicano alle unioni affettive.
ART. 4.
(Contratti collettivi di lavoro).
1. Le disposizioni dei contratti collettivi di lavoro dirette a garantire l'assolvimento dell'obbligo di reciproca assistenza, relative al
matrimonio e al coniuge del lavoratore, si applicano anche all'unione affettiva.
ART. 5.
(Trattati internazionali).
1. Le disposizioni dei trattati internazionali relative al matrimonio non possono essere applicate all'unione affettiva senza il consenso
dell'altro Stato contraente.