Atti Parlamentari Camera dei Deputati

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI





CAMERA DEI DEPUTATI
N. 1232




PROPOSTA DI LEGGE


D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PECORARO SCANIO, BULGARELLI, CENTO, CIMA, LION, ZANELLA



Norme sulle unioni civili


Presentata il 5 luglio 2001


ONOREVOLI COLLEGHI! - Le forme concrete di organizzazione dei nuclei familiari hanno subìto profonde metamorfosi sia all'interno di una medesima cultura nel corso dei secoli, sia nell'ambito di culture differenti. Nella seconda metà del nostro secolo, i comportamenti sessuali e interpersonali hanno subìto una significativa mutazione, ad opera, tra l'altro, delle profonde variazioni delle condizioni economiche e di organizzazione sociale dei Paesi dell'area occidentale. Anche nel nostro Paese si è verificata una rilevante trasformazione, fin dagli anni sessanta, dei modi di considerare i rapporti interpersonali, i costumi sessuali e le forme di convivenza fra gli individui. In conseguenza di questo, in Italia, l'idea di famiglia risulta caratterizzata, oggi, da modalità assai differenti rispetto a quelle di alcuni decenni or sono.
La legislazione in materia di ordinamento civile ha registrato tali mutazioni (nei comportamenti, nelle abitudini interpersonali, nei modi di pensare i rapporti familiari e di coppia) in tempi e modi fortemente inadeguati e rallentati rispetto alle evoluzioni in atto nella società. Da qui l'opportunità di contribuire a un riconoscimento, anche istituzionale, di tali evoluzioni nei modi di sentire e di agire degli individui e nell'ambito dei rapporti di organizzazione familiare e di convivenza.
E infatti, nell'ultimo ventennio, anche in Italia, si è fortemente diffusa una convivenza non formalizzata tra persone di sesso diverso, del medesimo sesso, e tali forme di convivenza di fatto, non istituzionalizzate, risultano tuttora fortemente penalizzate sul piano dell'ordinamento civile dello Stato italiano.
D'altra parte, nella richiesta di riconoscimento per quelle nuove modalità di convivenza che la presente proposta di legge definisce «unioni civili», emerge - oltre alla rivendicazione di diritti - una domanda di riconoscimento sociale e di identità morale. Dunque, dichiarazione di dignità, aspirazione alla parità e, insieme, affermazione di valori. Di valori propri ed autonomi. Questo rimanda a quella crisi della concezione «metafisica» della famiglia, di cui molto si è detto e si è scritto negli ultimi due decenni. Tale concezione risultava strettamente dipendente dalla vitalità e dall'egemonia di una morale di maggioranza che, nel nostro Paese, si identificava con il senso comune - prima ancora che con la dottrina - del cattolicesimo (inteso, qui, come precettistica e come sistema di obblighi e di divieti). Una volta entrata in crisi quella morale di maggioranza, si sono venute formando - faticosamente e, talvolta, drammaticamente - molte morali parziali. Ognuna di esse ha il suo fondamento proprio nel rinunciare a ogni pretesa di totalità e di unicità, nel sapersi imperfetta e, tuttavia, nel volersi identificabile. Parallelamente, le grandi trasformazioni sociali e culturali conosciute dall'Italia in questi decenni hanno prodotto altrettanti mutamenti nell'idea e nella pratica di relazione familiare. E se la concezione «metafisica» della famiglia non è più incontrastata e, forse, neppure più maggioritaria, essa non può risultare più la sola fondata moralmente. Chi propone un'altra idea e un'altra pratica di famiglia (una pluralità di famiglie) non si limita, dunque, a contestare l'unicità del modello e la sua presunta superiorità : intende affermare la moralità di altri modelli. Non rivendica, dunque, il diritto alla trasgressione: bensì il diritto alla fondazione morale di altre morali, di altre idee della sessualità e della coniugalità. Consiste in questo l'importanza, anche etica, di quella rivendicazione, che resta, in primo luogo, civile: nello scenario che evoca.
Si può dire, dunque, che l'unione civile tra due persone di sesso diverso dello stesso sesso allarga e arricchisce il concetto di «famiglia come società naturale» di cui all'articolo 29 della Costituzione, per consentire ai cittadini una più libera scelta della organizzazione della propria vita e delle proprie relazioni familiari.
La presente proposta di legge è volta a tutelare nei suoi aspetti più generali le nuove modalità di convivenza sopra descritte, inserendole negli ordinamenti civili, affinché venga regolarizzata la loro situazione normativa.
Giova qui ribadire che la situazione comunemente indicata come «unione civile» «unione di fatto» fa riferimento a tre diverse situazioni reali:

quella della coppia eterosessuale che non intende legarsi con un vincolo «forte» quale quello matrimoniale, ma preferisce un tipo di vincolo più «leggero», oppure non può giuridicamente sposarsi in quanto vincolata da precedente matrimonio per altri motivi. Trattasi, come noto, della cosiddetta «convivenza more uxorio»;

quella di persone che, per ragioni di età di salute di indigenza, decidono di stare insieme al fine di limitare i disagi derivanti dalla solitudine e/o dalle ristrettezze economiche, prestandosi mutua assistenza e dividendo le spese necessarie per la vita quotidiana (canone di locazione, bollette per uso del gas, della luce, del riscaldamento, vitto, eccetera);

coppie omosessuali che convivono e che sono legate da vincoli affettivi.

Se è vero che la Costituzione riconosce e garantisce la famiglia di cui all'articolo 29 e ne sottolinea così l'alto valore sociale, ciò non significa affatto che qualsiasi forma di convivenza, per poter ricevere un positivo apprezzamento, debba essere organizzata nella forma della famiglia legittima. Già da tempo, infatti, è stato ritenuto che l'ambito di operatività, e quindi di riconoscimento e tutela costituzionale, dell'articolo 2 della Costituzione, il quale garantisce le formazioni sociali ove si svolga la personalità del singolo, si estende sicuramente alla fattispecie della famiglia di fatto, dal momento che, come rilevato quindici anni fa dalla Corte costituzionale, «un consolidato rapporto, ancorchè di fatto, non appare, anche a sommaria indagine, costituzionalmente irrilevante quando si abbia riguardo al rilievo offerto al riconoscimento delle formazioni sociali e alle conseguenti intrinseche manifestazioni solidaristiche» (Corte costituzionale, 18 novembre 1986).
Il fine della presente proposta di legge è quello di dettare una disciplina tendente a porre le condizioni per una vera libertà di scelta, per quanti sono nella condizione di scegliere per consentire ad altri la possibilità di realizzare pienamente la loro personalità, anche nella vita di relazione, evitando così atteggiamenti, più meno malcelati, di ghettizzazione ed emarginazione, dietro i quali si nasconde, talvolta, la differenza tra felicità e infelicità delle persone, tra diritti negati e diritti riconosciuti.




PROPOSTA DI LEGGE


ART. 1.
(Rapporti giuridici tra persone unite civilmente).

1. I rapporti tra due persone maggiorenni, anche dello stesso sesso, di seguito denominate «parti di un'unione civile», legate da comunione di vita materiale e spirituale perdurante da almeno un anno e risultante da iscrizione anagrafica da atto pubblico, anche ove tale comunione abbia avuto luogo mentre una ambedue le parti erano nell'ultimo anno della minore età, sono regolati dalle disposizioni della presente legge.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge potrà essere certificata, attraverso una dichiarazione di atto notorio rilasciata dalle parti, la sussistenza di una convivenza che si protrae da uno più anni, precedenti alla data di entrata in vigore della medesima legge.


ART. 2.
(Riconoscimento delle unioni civili e divieto di discriminazione).

1. Le unioni civili sono riconosciute quali titolari di autonomi diritti.

2. Lo stato di parte di un'unione civile non può essere motivo fonte di discriminazione in qualunque settore della vita pubblica e privata.

3. La Repubblica tutela la piena dignità ed il carattere di libera scelta dell'unione civile e ne promuove il pubblico rispetto.

4. Le certificazioni anagrafiche devono garantire il rispetto della dignità degli appartenenti all'unione e non possono costituire elemento di discriminazione a carico degli stessi.


ART. 3.
(Istituzione del registro delle unioni civili).

1. Presso l'ufficio dello stato civile di ogni comune è istituito il registro delle unioni civili.

2. Il sindaco, un suo delegato, provvede alle registrazioni, alle annotazioni ed alle variazioni delle unioni nel registro di cui al comma 1, ai sensi della presente legge.


ART. 4.
(Equiparazione allo stato di membro di una famiglia).

1. Lo stato di parte di un'unione civile è equiparato a quello di membro di una famiglia ai sensi e per gli effetti della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e successive modificazioni, e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e successive modificazioni.


ART. 5.
(Certificazione dello stato di unione civile).

1. L'unione civile è certificata dal documento di «stato di unione civile» che deve indicare:
a) i dati anagrafici dei partecipanti all'unione civile e il regime patrimoniale legale della stessa, di cui all'articolo 14;
b) il domicilio dove si svolge l'unione civile;
c) i dati anagrafici dei figli minori appartenenti all'unione civile.


ART. 6.
(Condizioni e procedure per la certificazione dello stato di unione civile).

1. L'unione civile è certificata dall'ufficiale di stato civile, il quale è tenuto a tale adempimento, previo mero controllo formale della sussistenza dei requisiti indicati all'articolo 1, dell'assenza di cause impeditive di cui all'articol 7 e del rispetto delle norme riguardanti i cittadini stranieri, ai sensi dell'articolo 13.

2. L'ufficiale di stato civile deve, altresì, provvedere, contestualmente agli adempimenti di cui al comma 3, a registrare l'unione civile nell'apposito registro di cui all'articolo 3.

3. L'ufficiale di stato civile effettua le annotazioni le variazioni conseguenti alle dichiarazioni nel registro entro dieci giorni dalla loro ricezione.

4. A richiesta dell'interessato l'ufficiale di stato civile dà atto delle iscrizioni nel registro delle unioni civili di cui all'articolo 3.


ART. 7.
(Cause impeditive della certificazione dello stato di unione civile).

1. Sono cause impeditive alla certificazione dello stato di unione civile di cui alla presente legge:
a) la sussistenza di un vincolo matrimoniale in atto, ivi compresa l'ipotesi in cui i coniugi siano separati;
b) la sussistenza del vincolo derivante da un'altra unione civile in corso o i cui effetti siano cessati da meno di un anno.


ART. 8.
(Imposte di certificazione).

1. Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti, anche giudiziari, relativi ai procedimenti derivanti dall'applicazione della presente legge sono esenti dalle imposte di bollo, di registro e da ogni altra tassa.


ART. 9.
(Cessazione della unione civile per volontà consensuale unilaterale).

1. Lo stato di unione civile può cessare tutti i suoi effetti attraverso una dichiarazione consensuale di separazione che i partecipanti rendono all'ufficiale di stato civile.

2. L'unione civile può, altresì, cessare nel caso di richiesta di separazione presentata solo da una delle parti all'ufficiale di stato civile. In tale ultima ipotesi tutti gli effetti della unione civile sono protratti per un anno dalla data di presentazione della domanda di separazione. Nel corso di tale anno la richiesta unilaterale di separazione può essere ritirata e la situazione di unione civile ripristinata automaticamente.

3. Nell'ipotesi prevista dal comma 2 l'ufficiale di stato civile, cui viene presentata la richiesta di separazione da una sola delle parti, ne dà immediatamente notizia all'altra parte presso la residenza di costei tramite messo notificatore.


ART. 10.
(Norme a tutela della parte economicamente più debole).

1. Al momento della cessazione dell'unione civile ai sensi dell'articolo 9 ed entro sei mesi dalla stessa, le parti possono ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria per chiedere la determinazione di un importo a titolo di mantenimento a favore della parte economicamente più debole. La adita autorità giudiziaria, ove ritenga di determinare l'importo predetto, deve tenere conto della durata dell'unione civile, del tenore di vita della coppia, della situazione economica, patrimoniale ed abitativa di ciascuna delle parti.

2. Le parti possono ricorrere all'autorità giudiziaria al fine di richiedere la modifica dei provvedimenti di cui al comma 1 ove risultino modificate le condizioni di cui al medesimo comma.

3. Il diritto all'importo di cui al comma 1 cessa in ogni caso se la parte beneficiaria costituisce una nuova unione civile, contrae matrimonio, torna a convivere con il coniuge dal quale aveva divorziato ritira la richiesta unilaterale di separazione, ripristinando l'unione civile ai sensi del comma 2 dell'articolo 9.

4. In relazione ai profili economici della cessazione dell'unione civile, di cui ai commi 1, 2 e 3, si applicano, in quanto possibile, gli articoli 706 e seguenti del codice di procedura civile. È ammesso il ricorso congiunto ai sensi dell'articolo 711 del medesimo codice.


ART. 11.
(Cessazione dell'unione civile per causa di morte).

1. L'unione civile cessa con la morte di una delle parti.


ART. 12.
(Certificazione della cessata unione civile).

1. Della cessazione dello stato di unione civile ai sensi degli articoli 9 e11è dato atto dall'ufficiale di stato civile con autonoma certificazione, che individua anche il periodo per il quale si è protratta tale unione, nonché con apposita annotazione nel registro delle unioni civili di cui agli articoli 3 e 6.


ART. 13.
(Norme relative ai cittadini stranieri).

1. Possono essere parte di un'unione civile con cittadini italiani con cittadini stranieri residenti da almeno due anni in Italia i cittadini stranieri residenti in Italia in possesso di permesso di soggiorno.

2. Il cittadino straniero non residente e parte di una unione civile, contestualmente alla certificazione dello stato di unione civile, acquista la residenza in Italia.


ART. 14.
(Regime patrimoniale della unione civile).

1. Con convenzione stipulata per atto pubblico con dichiarazione resa all'ufficiale di stato civile al momento della richiesta di iscrizione delle parti dell'unione civile nel registro, di cui agli articoli 3 e6, leparti medesime devono scegliere all'atto di costituzione della stessa unione il regime patrimoniale. Tale regime può essere modificato in qualunque momento nel corso della unione civile con atto avente la medesima forma.

2. Nell'eventualità che per qualsiasi ragione si ometta di stipulare l'atto pubblico di cui al comma 1 si presume scelto il regime di comunione legale.


ART. 15.
(Criteri di estensione dei diritti del nucleo familiare alla unione civile).

1. All'unione civile sono estesi i diritti spettanti al nucleo familiare, secondo criteri di parità di trattamento, per cui uguale incidenza hanno uguali circostanze quali le condizioni economiche, di salute e l'esistenza di figli.


ART. 16.
(Diritti dei figli).

1. I figli delle parti di un'unione civile, nati in costanza dell'unione civile, da presumere concepiti in costanza di essa secondo i criteri stabiliti dall'articolo 232 del codice civile, hanno tutti i diritti che spettano ai figli nati in costanza di matrimonio.


ART. 17.
(Assistenza sanitaria e penitenziaria).

1. Alle parti di un'unione civile sono estesi tutti i diritti e doveri del coniuge relativi all'assistenza sanitaria e penitenziaria.


ART. 18.
(Forma della domanda dell'interdizione e dell'inabilitazione).

1. Al secondo comma dell'articolo 712 del codice di procedura civile sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e della parte di un'unione civile».

2. Ciascuna delle parti di un'unione civile può, ove sussistano i presupposti normativi, assumere la tutela la curatela dell'altra parte dichiarata inabilitata incapace ai sensi delle norme vigenti.


ART. 19.
(Incapacità decesso della parte di un'unione civile).

1. In mancanza di precedente volontà manifestata per iscritto da una parte di un'unione civile, nell'ipotesi di sua incapacità di intendere e di volere, anche temporanea, di decesso, fatte salve le norme in materia di interdizione e di inabilitazione, tutte le decisioni relative allo stato di salute, riguardanti eventuale donazione di organi, scelte di natura religiosa, culturale, morale e circa le celebrazioni funerarie, sono prese dall'altra parte dell'unione civile.


ART. 20.
(Partecipazione lavorativa all'impresa di una delle parti dell'unione civile).

1. All'articolo 230-bis del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Ciascuna delle parti di un'unione civile che abbia prestato attività lavorativa continuativa nell'impresa di cui sia titolare l'altra parte può rivolgersi al giudice per chiedere il riconoscimento della partecipazione agli utili dell'impresa. Il giudice si pronunzia ai sensi dei commi primo, secondo e terzo».


ART. 21.
(Conseguenze fiscali dell'unione civile).

1. Le conseguenze fiscali che derivano dall'appartenenza ad un determinato nucleo familiare sono estese alle parti dell'unione civile sia per quanto concerne le agevolazioni, che relativamente agli oneri.


ART. 22.
(Eredità fra le parti dell'unione civile).

1. La condizione di parte di un'unione civile è in tutto equiparata a quella di coniuge per quanto riguarda i diritti e i doveri dei legittimari e quelli derivanti dalla successione legittima.

2. In tutti gli articoli del libro secondo del codice civile, dopo le parole: «il coniuge» e «i coniugi», ovunque ricorrano, sono inserite, rispettivamente, le parole: «la parte dell'unione civile» e «le parti dell'unione civile».


ART. 23.
(Risarcimento del danno causato dal fatto illecito da cui è derivata la morte di una delle parti di un'unione civile).

1. In caso di decesso di una delle parti di un'unione civile derivante da fatto illecito, nell'individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano gli stessi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite.


ART. 24.
(Esoneri, dispense e agevolazioni relativi al servizio militare).

1. Gli esoneri, le dispense e le agevolazioni relativi al servizio militare connessi con l'appartenenza ad un nucleo familiare sono estesi senza limite alcuno alle parti dell'unione civile.


ART. 25.
(Modifica all'articolo 6 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla successione nel contratto di locazione).

1. Il primo comma dell'articolo 6 della legge 27 luglio 1978, n. 392, è sostituito dal seguente:

«In caso di morte del conduttore gli succedono nel contratto il coniuge, la parte dell'unione civile, gli eredi ed i parenti ed affini con lui abitualmente conviventi».


ART. 26.
(Inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare).

1. Nel caso in cui l'appartenenza ad un nucleo familiare è fonte di titolo di valutazione privilegiata nelle graduatorie per l'assegnazione di un alloggio di edilizia popolare, di tale causa di preferenza può godere la parte dell'unione civile.


ART. 27.
(Inserimento in graduatorie occupazionali categorie privilegiate di disoccupati).

1. Nel caso in cui l'appartenenza ad un nucleo familiare è titolo causa di preferenza nell'inserimento in graduatorie occupazionali nell'inserimento in categorie privilegiate di disoccupati, tali diritti sono estesi anche alle parti di un'unione civile.


ART. 28.
(Diritti derivanti dal rapporto di lavoro).

1. Sono estesi alle persone unite civilmente tutti i diritti, le facoltà, i benefìci previdenziali e assistenziali derivanti comunque connessi a rapporti di lavoro subordinato, autonomo, privato e pubblico, previsti a favore dei coniugi e del lavoratore coniugato da norme di legge, da regolamenti, dalla contrattazione collettiva e da ogni altra disposizione che regoli tali rapporti.

2. La parte di una unione civile deve essere considerata tra i carichi di famiglia ed è a tale fine del tutto equiparata al coniuge.


ART. 29.
(Norme penali).

1. Il terzo comma dell'articolo 307 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto della parte di un'unione civile».

2. Il primo comma dell'articolo 384 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Nei casi previsti dagli articoli 361, 362, 363, 364, 365, 366, 369, 371-bis, 371-ter, 372, 373, 374 e 378, non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare se medesimo, un prossimo congiunto la parte di un'unione civile da un grave e inevitabile nocumento nella libertà».


ART. 30.
(Norme di procedura penale).

1. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 199 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: «I prossimi congiunti la parte di un'unione civile dell'imputato di uno dei coimputati del medesimo reato, non sono obbligati a deporre».